Regolamento (UE) 2020/488 del consiglio del 2 Aprile 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1352/2014 (2).

(2)Il 25 febbraio 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2511 (2020).

(3)La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2511 (2020) sottolinea l’importanza di agevolare l’assistenza umanitaria. L'UNSCR2511 (2020) stabilisce inoltre che il comitato delle sanzioni istituito a norma del punto 19 dell’UNSCR 2140 (2014) possa, caso per caso, autorizzare attività che sono necessarie per facilitare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell’UNSCR 2140 (2014) e dell’UNSCR 2216 (2015).

(4)L’UNSCR 2511 (2020) precisa altresì che la violenza sessuale nei conflitti armati e il reclutamento o l’impiego di minori nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale sono atti sanzionabili.

(5)Il 2 aprile 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/490 (3), che modifica la decisione 2014/932/PESC conformemente all’UNSCR 2511 (2020).

(6)Poiché alcune di queste modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio è così modificato:

(1)All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nello Yemen, tra cui:

a)Atti che ostacolano o compromettono il buon esito della transizione politica, come specificato nell’iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo e nell’accordo sul relativo meccanismo di attuazione;

b)Atti che impediscono con la violenza di applicare le conclusioni della relazione finale della conferenza globale sul dialogo nazionale o attacchi alle infrastrutture chiave;

c)La pianificazione, la direzione o l’esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nello Yemen, compresi la violenza sessuale nei conflitti armati ovvero il reclutamento o l’impiego di minori nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale;

d)Atti che violano l’embargo sulle armi imposto dall’articolo 1 della decisione 2014/932/PESC o che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l’accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.»;

(2)E’ inserito l’articolo seguente:

«Articolo 3 bis

In deroga agli articoli 1 bis e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:

a)La fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attività descritte all’articolo 1 bis;

b)Lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche,

alle condizioni che ritengono appropriate e purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che è necessaria una deroga per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell’UNSCR 2140 (2014) e dell’UNSCR 2216 (2015).»;

(3)All’articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)I fondi congelati a norma dell’articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3 bis, 4, 5, 6 e 7;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 Aprile 2020

Per il Consiglio

La Presidente

METELKO-ZGOMBIĆ

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.105.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:105:TOC

 

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