Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 Marzo 2020 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Il sistema europeo di archiviazione delle immagini relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) è stato istituito dall’azione comune 98/700/GAI del Consiglio (4) in seno al segretariato generale del Consiglio. Il sistema FADO stato istituito per facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri per quanto riguarda i documenti autentici e i metodi di falsificazione conosciuti. Il sistema FADO prevede la conservazione elettronica, lo scambio rapido e la convalida delle informazioni relative a documenti autentici e falsi. Visto che l’individuazione dei documenti falsi è importante anche per i cittadini, le organizzazioni e le imprese, il segretariato generale del Consiglio ha anche messo a disposizione i documenti autentici in un registro pubblico online dei documenti di identità e di viaggio autentici noto come PRADO.

(2)Dato che la gestione del sistema FADO è obsoleta e dovrebbe essere adattata al quadro istituzionale stabilito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è opportuno abrogare l’azione comune 98/700/GAI e sostituirla con uno strumento nuovo e aggiornato.

(3)Il presente regolamento costituisce la nuova base giuridica per la gestione del sistema FADO.

(4)La frode documentale può, in definitiva, compromettere la sicurezza interna dell’Unione. L’uso del sistema FADO come sistema di conservazione elettronica che descrive i possibili elementi di individuazione, sia nei documenti autentici che in quelli falsi, è uno strumento importante nella lotta alla frode documentale, in particolare alle frontiere esterne. Visto che il sistema FADO contribuisce a mantenere un livello elevato di sicurezza all’interno dell’Unione sostenendo la polizia, le guardie di frontiera e altre autorità di contrasto degli Stati membri nella lotta alla frode documentale, il sistema FADO rappresenta uno strumento importante per l’applicazione dell’acquis di Schengen.

(5)Sebbene l’individuazione dei documenti falsi e delle frodi di identità avvenga spesso alle frontiere esterne, l’attività di contrasto ai documenti falsi rientra nella cooperazione di polizia. I documenti falsi sono pseudo-documenti, documenti falsificati o documenti contraffatti. Negli anni recenti l’uso di documenti falsi nell’Unione è aumentato notevolmente. Le frodi documentali e di identità comportano la produzione e l’uso di documenti falsi e l’uso di documenti autentici ottenuti mediante mezzi fraudolenti. I documenti falsi rappresentano uno strumento criminale multifunzionale in quanto possono essere usati ripetutamente per attività criminali diverse, tra cui il riciclaggio e il terrorismo. Le tecniche utilizzate per produrre documenti falsi sono sempre più sofisticate e, di conseguenza, richiedono informazioni di alta qualità sui possibili elementi di individuazione, in particolare gli elementi di sicurezza e le caratteristiche della frode, nonché aggiornamenti frequenti di tali informazioni.

(6)Il sistema FADO dovrebbe contenere informazioni su tutti i tipi di documenti autentici di viaggio, di identità, di soggiorno e di stato civile, di patenti di guida e di libretti di circolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri, sui lasciapassare rilasciati dall’Unione, così come sulle versioni false di detti documenti in loro possesso. Il sistema FADO dovrebbe poter contenere informazioni su altri documenti ufficiali correlati, in particolare quelli utilizzati a sostegno delle domande di documenti ufficiali rilasciati dagli Stati membri nonché sulle versioni false dei medesimi. Il sistema FADO dovrebbe altresì poter contenere informazioni su tutti i tipi di documenti autentici di viaggio, di identità, di soggiorno e di stato civile, di patenti di guida e di libretti di circolazione dei veicoli e su altri documenti ufficiali correlati, in particolare quelli utilizzati a sostegno delle domande di documenti ufficiali rilasciati da parti terze, quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, così come sulle versioni false dei medesimi.

(7)I dati personali contenuti nel sistema FADO dovrebbero essere trattati nella misura strettamente necessaria ai fini del funzionamento del sistema FADO. Dallo scopo per cui il sistema FADO è stato creato consegue direttamente che nel sistema FADO dovrebbero essere conservate solo informazioni limitate relative a una persona identificata o identificabile. Il sistema FADO dovrebbe contenere dati personali sotto forma di immagini del volto o dati alfanumerici solo nella misura in cui si riferiscono agli elementi di sicurezza o al metodo di falsificazione di un documento. Dovrebbe essere possibile conservare tali dati personali limitati o sotto forma di elementi diversi che appaiono nel facsimile dei documenti autentici oppure sotto forma di dati pseudonimizzati in documenti autentici o falsi. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia»), disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dovrebbe adottare le misure necessarie a pseudonimizzare tutti gli elementi dei dati personali non necessari allo scopo per il quale i dati sono trattati, in conformità del principio della minimizzazione dei dati. Non dovrebbe essere possibile cercare alcun elemento dei dati personali nel sistema FADO, né dovrebbe essere possibile identificare alcuna persona fisica attraverso il sistema FADO senza l’utilizzo di dati aggiuntivi. Il sistema FADO non dovrebbe essere utilizzato per identificare una persona fisica.

(8)Qualsiasi trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nel contesto del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), a seconda dei casi.

(9)Mentre gli Stati membri possono mantenere o sviluppare i propri sistemi nazionali contenenti informazioni su documenti autentici e falsi, essi dovrebbero essere tenuti a fornire all’Agenzia informazioni sui documenti autentici che rilasciano, ivi incluse quelle sui rispettivi elementi di sicurezza, e sulle versioni false di tali documenti in loro possesso. L’Agenzia dovrebbe inserire tali informazioni nel sistema FADO e garantire l’uniformità e la qualità delle informazioni.

(10)L’Unione rilascia dei lasciapassare ai membri delle istituzioni, alle agenzie e agli altri organismi dell’Unione nonché agli agenti dell’Unione, da utilizzare per ragioni di servizio in conformità del regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio (8). L’Unione dovrebbe essere tenuta a fornire all’Agenzia informazioni su tali documenti autentici e sui rispettivi elementi di sicurezza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.107.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:107:TOC

 

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