Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/504 della Commissione del 6 Aprile 2020 che modifica l’allegato della Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/47.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell’allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.

(3)L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/454 della Commissione (5), a seguito di casi di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati nel pollame in Germania, Ungheria e Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(4)Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/454 la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui era tenuto pollame situata nel distretto di Börde.

(5)Inoltre l’Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui era tenuto pollame situate nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád.

(6)I nuovi focolai in Germania e Ungheria sono al di fuori dei confini delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.

(7)La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Germania e dall’Ungheria conformemente alla direttiva 2005/94/CE ed ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(8)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania e l’Ungheria, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri. È pertanto opportuno inserire nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 nuove zone di protezione e sorveglianza per la Germania e l’Ungheria.

(9)L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione in modo che siano incluse le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Germania e dall’Ungheria, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47.

(11)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(12)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 Aprile 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.109.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2020:109:TOC

 

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