Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 175,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il settore della pesca e dell’acquacoltura è stato particolarmente colpito dalle perturbazioni del mercato generate da un calo significativo della domanda a seguito dell’epidemia di COVID-19. Con la chiusura di punti vendita, mercati, rivendite e canali di distribuzione si è registrato un notevole calo dei prezzi e dei volumi. Il calo della domanda e dei prezzi, unito alla vulnerabilità e alla complessità della catena di approvvigionamento, hanno fatto andare in perdita le operazioni delle flotte pescherecce e la produzione di prodotti del mare. Di conseguenza i pescatori sono stati costretti a rimanere in porto e i piscicoltori dovranno gettare o distruggere prodotti nelle prossime settimane.

(2)Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dovrebbe poter sostenere misure specifiche fino al 31 dicembre 2020 per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Tali misure dovrebbero includere il sostegno per l’arresto temporaneo delle attività di pesca, comprese la pesca nelle acque interne e la pesca a piedi, e per determinate perdite economiche dei produttori dell’acquacoltura e delle imprese di trasformazione e nelle regioni ultraperiferiche, a condizione che si tratti di conseguenze dell’epidemia di COVID-19. Tali misure dovrebbero comprendere anche la concessione di capitale circolante ai produttori dell’acquacoltura e alle imprese di trasformazione e il sostegno alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori per l’ammasso di prodotti della pesca e dell’acquacoltura conformemente al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La spesa per gli interventi finanziati nell’ambito di tali misure dovrebbe essere ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020.

(3)Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP nell’ambito della gestione concorrente dovrebbero essere ripartite in modo tale da garantire la determinazione di importi fissi per il controllo della pesca e per la raccolta di dati scientifici, garantendo che il 10 % di tali risorse sia utilizzato per misure connesse alla mitigazione del COVID-19, e per la compensazione dei costi supplementari nelle regioni ultraperiferiche. Le altre risorse in regime di gestione concorrente dovrebbero essere stanziate dagli Stati membri in funzione delle loro esigenze.

(4)Date le importanti conseguenze socioeconomiche dell’epidemia di COVID-19 e la necessità di immettere liquidità nell’economia, dovrebbe essere possibile sostenere l’arresto temporaneo delle attività di pesca causato dalla crisi dell’epidemia di COVID-19 con un tasso di cofinanziamento massimo pari al 75 % della spesa pubblica ammissibile.

(5)Data l’esigenza di flessibilità nella riassegnazione delle risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19, il sostegno per l’arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto a tale epidemia non dovrebbe essere soggetto a un massimale finanziario. Ciò dovrebbe farsalvo il massimale finanziario esistente per gli altri casi di arresto temporaneo delle attività di pesca. È opportuno continuare ad applicare l’obbligo di detrarre il sostegno concesso per l’arresto temporaneo dal sostegno concesso per l’arresto permanente delle attività di pesca. Per le misure connesse alla mitigazione del COVID-19, è opportuno ridurre proporzionatamente il requisito di 120 giorni di attività per i proprietari dei pescherecci registrati da meno di due anni e per i pescatori che hanno cominciato a lavorare da meno di due anni prima della domanda di sostegno.

(6)Data l’urgenza del sostegno necessario, dovrebbe essere possibile estendere l’ambito di applicazione della procedura semplificata per includervi modifiche ai programmi operativi connesse alle misure specifiche e alla riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19. Tale procedura semplificata dovrebbe comprendere le modifiche necessarie per la piena attuazione delle misure in questione, comprese la loro introduzione e la descrizione dei metodi di calcolo del sostegno.

(7)Dato il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni di produttori nella gestione della crisi, è opportuno aumentare il massimale per il sostegno ai piani di produzione e di commercializzazione al 12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata. Inoltre gli Stati membri dovrebbero poter concedere anticipi fino al 100 % del sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori per tale aiuto.

(8)Le improvvise perturbazioni delle attività di pesca e di acquacoltura a seguito dell’epidemia di COVID-19 e il conseguente rischio di compromettere i mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura rendono opportuno istituire un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati al consumo umano. L’obiettivo è promuovere una maggiore stabilità del mercato, attenuare il rischio che tali prodotti vengano sprecati o riconvertiti per un consumo non umano e contribuire ad assorbire l’impatto della crisi sulle entrate derivanti dai prodotti. Tale meccanismo dovrebbe consentire ai produttori della pesca e dell’acquacoltura di utilizzare le stesse tecniche di preservazione o conservazione per specie simili al fine di garantire il mantenimento di una concorrenza leale tra i produttori.

(9)Data la repentinità e l’entità della contrazione della domanda di prodotti della pesca e dell’acquacoltura dovuta all’epidemia di COVID-19, dovrebbe essere possibile aumentare i quantitativi ammissibili all’aiuto al magazzinaggio al 25 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori interessata.

(10)Per consentire agli Stati membri di reagire prontamente alla repentinità e all’imprevedibilità dell’epidemia di COVID-19, essi dovrebbero avere la facoltà di fissare prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso per le loro organizzazioni di produttori. Tali prezzi limite di attivazione dovrebbero essere fissati in modo da mantenere un’equa concorrenza tra gli operatori.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2020:130:TOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 75,9% Italy
Germany 16,4% Germany
United States of America (the) 2,7% United States of America (the)

Total:

70

Countries
84798022
Today: 82
Yesterday: 91
This Week: 414
Last Week: 427
This Month: 206
Last Month: 3.605
This Year: 8.368
Total: 84.798.022