Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce norme applicabili al Fondo di aiuti europei agli indigenti («Fondo»).

(2)L’epidemia di COVID-19 ha colpito gli Stati membri a un livello senza precedenti. La crisi comporta rischi più elevati per le persone maggiormente vulnerabili, come le persone indigenti, in particolare ostacolando il sostegno fornito dal Fondo.

(3)Per fornire una risposta immediata all’impatto della crisi sulle persone indigenti, le spese per le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi per affrontare l’epidemia di COVID-19 dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.

(4)Per alleviare l’onere che grava sui bilanci pubblici in risposta all’epidemia di COVID-19, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità, in via eccezionale, di chiedere un tasso di cofinanziamento del 100 % da applicare per l’esercizio contabile 2020/2021, conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con la disponibilità di fondi. La Commissione può proporre una proroga di tale misura sulla base della valutazione dell’applicazione di tale tasso di cofinanziamento eccezionale.

(5)Per garantire che le persone indigenti possano continuare a ricevere assistenza dal Fondo in un ambiente sicuro, occorre prevedere la flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di adeguare al contesto attuale i loro programmi di sostegno, sulla base di consultazioni con le organizzazioni partner, anche consentendo programmi alternativi di erogazione, ad esempio mediante buoni o carte in forma elettronica o altra forma, e permettendo agli Stati membri di modificare determinati elementi del programma operativo senza richiedere l’adozione di una decisione della Commissione. Al fine di assicurare un’assistenza sicura alle persone indigenti, dovrebbe inoltre essere possibile fornire alle organizzazioni partner i necessari materiali e dispositivi di protezione al di fuori del bilancio per l’assistenza tecnica.

(6)È opportuno stabilire norme specifiche per determinare i costi ammissibili sostenuti dai beneficiari nel caso in cui determinate operazioni siano ritardate, sospese o non siano pienamente attuate in conseguenza dell’epidemia di COVID-19.

(7)Per consentire agli Stati membri di concentrarsi sull’introduzione delle misure di risposta all’epidemia di COVID-19 ed evitare che il rischio di contaminazione possa perturbare l’erogazione del sostegno alle persone indigenti, è opportuno prevedere misure specifiche volte a ridurre gli oneri amministrativi per le autorità e garantire flessibilità in relazione alla conformità di taluni requisiti normativi, specialmente in materia di monitoraggio, controllo e audit.

(8)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia l’introduzione di misure specifiche per assicurare un’attuazione efficace del Fondo durante il periodo dell’epidemia di COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)Data l’urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)Considerate l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di COVID-19, la crisi sanitaria pubblica connessa e le sue conseguenze sociali ed economiche, è stato considerato opportuno prevedere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:130:TOC

 

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