Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 177 e 178 e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 come mai prima. L'attuale crisi sanitaria pubblica frena la crescita negli Stati membri e ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all'improvviso e significativo aumento degli investimenti pubblici necessari nei loro sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. Ciò ha creato una situazione eccezionale che deve essere affrontata con misure specifiche.

(2)Per far fronte all'impatto della crisi sanitaria pubblica, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 (3) e (UE) n. 1303/2013 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio sono già stati modificati, con il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), aumentando la flessibilità ammessa nell'attuazione dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione (nel loro insieme, i "fondi") e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). L'ambito ammesso al sostegno del FESR è stato ampliato considerevolmente al fine di contribuire a una risposta efficace all'attuale crisi sanitaria pubblica.

(3)Gli effetti negativi gravi sulle economie e sulle società dell'Unione stanno tuttavia peggiorando. Pertanto, affinché gli Stati membri possano rispondere a questa crisi sanitaria pubblica che non conosce precedenti, è necessario fornire loro un supplemento eccezionale di flessibilità aumentando la possibilità di mobilitare tutto il sostegno inutilizzato dei fondi.

(4)Al fine di alleviare l'onere che i bilanci pubblici devono sostenere per rispondere alla crisi sanitaria pubblica, dovrebbe essere consentito in via eccezionale agli Stati membri di chiedere che, nel periodo contabile 2020-2021, ai programmi della politica di coesione sia applicato un tasso di cofinanziamento del 100 %, conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. La Commissione potrebbe proporre una proroga della presente misura sulla base di una valutazione dell'applicazione di tale tasso di cofinanziamento eccezionale.

(5)È opportuno introdurre o potenziare la possibilità di operare trasferimenti finanziari tra FESR, FSE e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, al fine di fornire agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva nella riassegnazione delle risorse per consentire loro di rispondere in modo mirato alla crisi sanitaria pubblica. Dato l'impatto generalizzato della crisi sanitaria pubblica, è opportuno inoltre fornire in via eccezionale agli Stati membri maggiori possibilità di trasferimento tra categorie di regioni, fermo restando il rispetto degli obiettivi della politica di coesione fissati dal trattato. Tali trasferimenti non dovrebbero pregiudicare le risorse destinate all'obiettivo Cooperazione territoriale europea, le dotazioni supplementari a favore delle regioni ultraperiferiche, il sostegno all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile o il Fondo di aiuti europei agli indigenti.

(6)Affinché gli Stati membri possano mobilitare rapidamente le risorse disponibili per rispondere all'epidemia di COVID-19 e considerato che, data la fase avanzata di attuazione del periodo di programmazione 2014-2020, la riassegnazione può riguardare soltanto le risorse disponibili per la programmazione del 2020, è giustificato dispensare, in via eccezionale, gli Stati membri dai requisiti di concentrazione tematica per la parte rimanente del periodo di programmazione.

(7)È opportuno semplificare alcuni requisiti procedurali collegati all'attuazione dei programmi e agli audit, per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla necessaria risposta all'epidemia di COVID-19 e per ridurre gli oneri amministrativi. In particolare, per la parte rimanente del periodo di programmazione, gli accordi di partenariato non dovrebbero più essere modificati, né per rispecchiare precedenti modifiche dei programmi operativi né per introdurre qualsiasi altra variazione. È opportuno posticipare i termini per la presentazione delle relazioni annuali di attuazione per il 2019 e per la trasmissione della relazione di sintesi elaborata dalla Commissione su tale base. Relativamente ai fondi e al FEAMP, è opportuno altresì prevedere esplicitamente un ampliamento della possibilità offerta alle autorità di audit di impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile 2019-2020.

(8)È opportuno precisare che l'ammissibilità delle spese dovrebbe essere autorizzata in via eccezionale per le operazioni completate o pienamente realizzate volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19. Dovrebbe essere possibile selezionare tali operazioni anche prima che la Commissione approvi la necessaria modifica del programma. Dovrebbero essere previste modalità specifiche per invocare l'epidemia di COVID-19 quale causa di forza maggiore per il disimpegno.

(9)Per ridurre gli oneri amministrativi e i ritardi di attuazione nei casi in cui la risposta efficace alla crisi sanitaria pubblica impone modifiche degli strumenti finanziari, è opportuno prescindere, per la parte rimanente del periodo di programmazione, dal riesame e dall'aggiornamento della valutazione ex ante e, nel contesto dei documenti giustificativi che dimostrano che il sostegno fornito è stato utilizzato agli scopi previsti, dai piani aziendali aggiornati o documenti equivalenti. Dovrebbero essere estese le possibilità di sostenere il capitale circolante con strumenti finanziari nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(10)Affinché gli Stati membri possano sfruttare tutto il sostegno offerto dai fondi e dal FEAMP, è opportuno fornire un supplemento di flessibilità per il calcolo del saldo finale da pagare al termine del periodo di programmazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:130:TOC

 

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