Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/601 della Commissione del 30 Aprile 2020 recante misure di emergenza in deroga agli Articoli 62 e 66 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A causa dell’attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri, i viticoltori incontrano difficoltà eccezionali in tutti gli Stati membri. In particolare, i viticoltori sono alle prese con problemi logistici e risentono della carenza di forza lavoro, che incide pesantemente su colture ad alta intensità di manodopera come la vite, le quali richiedono numerosi interventi manuali nei vigneti durante l’intero periodo vegetativo e soprattutto in primavera, quando vengono solitamente impiantate le nuove viti. A causa delle attuali restrizioni, i viticoltori incontrano difficoltà senza precedenti a reperire la forza lavoro necessaria per svolgere le operazioni quotidiane nei propri vigneti e la situazione è ancora peggiore in termini di organizzazione della forza lavoro supplementare necessaria per l’impianto di nuovi vigneti.

(2)A norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni per gli impianti viticoli sono valide per tre anni dalla data di concessione. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (2), le autorizzazioni per gli impianti sono rilasciate ai richiedenti selezionati entro il 1o agosto. Ciò consente ai viticoltori di preparare il terreno in autunno e di procurarsi le nuove viti, che di norma vengono poi impiantate in primavera. La primavera è la stagione più favorevole per impiantare le viti dato che con l’aumento della temperatura e l’arrivo dell’estate il terreno si inaridisce e le piante messe a dimora in quel momento soffrono e potrebbero non attecchire.

(3)A causa della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per l’impianto che scadono al più tardi il 1o agosto 2020 non possono attualmente avvalersi di tali autorizzazioni nell’ultimo anno di validità come previsto. Tenuto conto dell’incertezza che avvolge la durata delle misure adottate per fronteggiare la pandemia, non è certo che detti viticoltori abbiano la possibilità di utilizzare le proprie autorizzazioni per l’impianto prima del 1o agosto. Tuttavia, anche qualora la pandemia di Covid-19 registrasse una svolta positiva e le restrizioni fossero revocate prima dell’estate, i viticoltori sarebbero costretti a impiantare le viti durante la stagione calda, quindi in un momento meno adatto del ciclo vegetativo, in condizioni difficili e con costi aggiuntivi, il tutto in un momento in cui il settore vitivinicolo risente già delle condizioni sfavorevoli del mercato.

(4)Pertanto, anche al fine di evitare la perdita dell’autorizzazione per l’impianto o un rapido peggioramento delle condizioni in cui l’impianto dovrebbe essere effettuato, occorre concedere senza indugio una proroga della validità delle autorizzazioni per l’impianto che scadono nel 2020. È quindi opportuno prorogare di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le autorizzazioni che scadono nel 2020, al fine di consentire ai viticoltori di impiantare le viti in condizioni favorevoli nella primavera 2021.

(5)Tenuto conto delle difficoltà pratiche ed economiche impreviste che i viticoltori incontrano a causa della pandemia di Covid-19, è opportuno consentire loro di rinunciare alle proprie autorizzazioni per l’impianto che scadono nel 2020 senza incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), qualora non desiderassero più ampliare la propria superficie vitata.

(6)Per quanto riguarda i viticoltori in possesso di autorizzazioni per il reimpianto concesse loro dagli Stati membri per aver estirpato una superficie vitata corrispondente a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la deroga concessa dal presente regolamento si applichi in modo analogo ai produttori ai quali sono state concesse autorizzazioni per nuovi impianti. Si garantirebbe in questo modo che i produttori non subiscano una riduzione della propria superficie vitata a causa dell’impossibilità di procedere al reimpianto di una superficie estirpata, determinata da circostanze impreviste e dalla carenza di forza lavoro dovute alle restrizioni imposte alla circolazione in seguito alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19.

(7)Nel caso in cui gli Stati membri abbiano concesso un’autorizzazione per il reimpianto ai viticoltori che si sono impegnati a estirpare una superficie vitata al più tardi entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, nel corso del 2020 i produttori possono incontrare difficoltà specifiche a procedere all’estirpazione a causa delle restrizioni imposte alla circolazione e della carenza di forza lavoro. Pertanto, quando tali produttori possono giustificare di non aver potuto procedere all’estirpazione nel 2020 per motivi legati alla pandemia di Covid-19, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere loro più tempo per effettuare l’estirpazione, prorogando il termine fino a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri decidano entro 2 mesi dalla presentazione di una domanda se concedere la proroga e per quale durata o, in caso di rifiuto, informino il richiedente dei motivi di tale decisione. Se l’estirpazione non viene effettuata entro la fine del periodo di proroga concesso, è opportuno che il viticoltore sia passibile delle relative sanzioni applicabili a norma dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (4).

(8)Se i viticoltori sono autorizzati a ritardare l’estirpazione di un vigneto per il quale gli Stati membri hanno autorizzato il reimpianto anticipato, è opportuno che sia il vecchio vigneto da estirpare che il vigneto di nuovo impianto non siano ammissibili al sostegno a favore della vendemmia verde, onde evitare il doppio finanziamento.

(9)Le restrizioni alla circolazione in vigore e i conseguenti problemi logistici, nonché la carenza di forza lavoro per eseguire operazioni manuali nel vigneto, nello specifico l’impianto di vigneti e l’estirpazione, costituiscono un problema specifico ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale problema specifico non può essere affrontato con misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 del predetto regolamento. Da un lato, esso non è collegato a una turbativa del mercato preesistente o a una minaccia sufficientemente specifica di turbative del mercato. Dall’altro, questo problema specifico non è neppure collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante, come prescritto dall’articolo 220 di tale regolamento.

(10)La misura dovrebbe essere strettamente limitata a quanto necessario per affrontare le attuali difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 per quanto riguarda sia l’ambito sia il periodo di applicazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0046.01.ITA&toc=OJ:L:2020:140:TOC

 

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