Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione del 30 Aprile 2020 recante deroga al Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/892, al Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1150, al Regolamento d’Esecuzione (UE) 615/2014, etc.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare gli articoli 25, 31, 38, 54 e 57,

considerando quanto segue:

(1)A seguito dell’attuale pandemia di Covid-19 e delle ampie restrizioni ai movimenti messe in atto dagli Stati membri, gli agricoltori, i viticoltori, i produttori di olio di oliva e gli apicoltori si trovano a far fronte a difficoltà eccezionali in tutti gli Stati membri. I problemi logistici e la carenza di manodopera li hanno esposti alla perturbazione economica provocata dalla pandemia. In particolare, stanno avendo difficoltà finanziarie e problemi di liquidità. Alla luce dell’insieme di queste circostanze senza precedenti, per attenuare tali difficoltà è necessario derogare a talune disposizioni di diversi regolamenti di esecuzione applicabili nel settore della politica agricola comune.

(2)A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2), le organizzazioni di produttori presentano all’autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l’aiuto, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale è chiesto l’aiuto. A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento, le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a determinate condizioni. Deve essere dimostrato, tra l’altro, che le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell’anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione di produttori e che dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale è chiesto l’aiuto. In considerazione della pandemia di Covid-19, è necessario derogare all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e stabilire che le domande di aiuto da presentare entro il 15 febbraio 2021 possono coprire le spese per operazioni programmate per l’anno 2020 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2020, se tali operazioni possono essere eseguite entro il 15 agosto 2021. Per lo stesso motivo, è necessario derogare anche all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e stabilire che le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2020 possono coprire le spese per operazioni programmate per l’anno 2019 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2019, se tali operazioni possono essere eseguite entro il 15 agosto 2020.

(3)Le misure adottate dai governi negli ultimi mesi per far fronte alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, in particolare la chiusura di alberghi, bar e ristoranti, la limitazione della circolazione delle persone e delle merci allo stretto indispensabile e la chiusura di alcune frontiere all’interno dell’Unione, stanno avendo ripercussioni negative sul settore vitivinicolo dell’Unione. Si calcola che la chiusura di alberghi, bar e ristoranti incida direttamente sul 30% del volume, pari al 50% del valore, del vino consumato nell’Unione. Inoltre, la carenza di manodopera e le difficoltà logistiche indotte dalla pandemia stanno mettendo sotto pressione i viticoltori e l’intero settore vitivinicolo. Per il prossimo raccolto i viticoltori si trovano ad affrontare difficoltà crescenti: prezzi bassi, consumi ridotti, difficoltà di trasporto e di vendita.

(4)Inoltre, la situazione del mercato del vino dell’Unione aveva già registrato un peggioramento nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia eccezionale del 2018 e il calo generale del consumo di vino nell’Unione. Inoltre l’applicazione di dazi supplementari all’importazione sui vini dell’Unione da parte degli Stati Uniti d’America, il più grande mercato di esportazione dell’Unione per il vino, ha danneggiato le esportazioni. La pandemia di Covid-19 ha inferto un ulteriore colpo a un settore fragile, che non è più in grado di commercializzare o distribuire i suoi prodotti in maniera efficace, soprattutto a causa della chiusura dei principali mercati di esportazione e delle misure adottate per garantire in maniera adeguata il confinamento, in particolare l’interruzione di tutte le attività di ristorazione e l’impossibilità di rifornire i clienti abituali. L’insieme di queste circostanze sta causando perdite di reddito per tutti i soggetti del settore vitivinicolo. L’incertezza che circonda la durata delle misure intraprese per far fronte alla pandemia e il loro effetto sui prezzi, sui modelli di consumo e sulle entrate mette ancora più a dura prova il settore vitivinicolo dell’Unione.

(5)È pertanto necessario adottare misure temporanee urgenti per far fronte all’attuale situazione, permettendo una maggiore flessibilità nell’attuazione di alcune misure di sostegno a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, introducendo una deroga a diverse disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (3).

(6)L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione stabilisce che le modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, siano presentate non più di due volte per esercizio finanziario. Per consentire agli Stati membri di adattare rapidamente i rispettivi programmi nazionali di sostegno per motivi legati alla pandemia di Covid-19, è opportuno consentire che tali modifiche possano essere presentate più di due volte per esercizio finanziario, purché siano presentate prima del 15 ottobre 2020. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di reagire rapidamente alle circostanze straordinarie connesse alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 e presentare modifiche dei loro programmi nei tempi e con la frequenza ritenuti necessari. Tale flessibilità consentirebbe agli Stati membri di ottimizzare le misure già in atto, di aumentare il numero di interventi e di effettuare aggiustamenti più frequenti sulla base della situazione del mercato. Inoltre, in questo modo anche gli Stati membri che intendono inserire nuove misure nel rispettivo programma nazionale di sostegno avranno la possibilità di farlo immediatamente al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento senza dover attendere la prossima scadenza per la presentazione di modifiche. Grazie a questa maggiore flessibilità, gli operatori, compresi quelli che fanno il loro primo ingresso sul mercato, avranno maggiori possibilità di presentare domanda di sostegno. Questo al fine di sostenere il settore vitivinicolo e garantire la flessibilità necessaria alla luce delle conseguenze della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19.

(7)È quindi necessario derogare temporaneamente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per consentire modifiche dei programmi nazionali di sostegno ogniqualvolta necessario, anche relativamente alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per quanto riguarda la misura di promozione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione (4) consente agli Stati membri di introdurre modifiche dei rispettivi programmi nazionali di sostegno ogniqualvolta necessario.

(8)In considerazione della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 e della conseguente carenza di risorse umane, per i produttori è materialmente impossibile svolgere le operazioni programmate in relazione alla vendemmia verde. Pertanto è opportuno posticipare, per l’anno 2020, la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde, nonché la scadenza per l’esecuzione delle operazioni specificate rispettivamente all’articolo 8, lettere b), e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. Ciò dovrebbe dare ai produttori più tempo per pianificare e per reperire la manodopera necessaria allo svolgimento di tali operazioni.

(9)Inoltre, per quanto riguarda la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 e il conseguente aumento delle eccedenze di vino sul mercato, risulta ormai superfluo chiedere agli Stati membri di fornire una giustificazione specifica per l’applicazione della vendemmia verde. È pertanto opportuno derogare alla lettera c) dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 e sospendere temporaneamente, per l’anno 2020, l’obbligo per gli Stati membri di stabilire una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde per riequilibrare il mercato e prevenire una crisi.

(10)L’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative ai programmi triennali elaborati dalle organizzazioni di produttori a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola. L’attuale crisi connessa alla pandemia di Covid-19 rappresenta una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità dei beneficiari di effettuare le attività programmate durante il secondo e il terzo anno di attuazione dei programmi triennali a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola. Di conseguenza, ai beneficiari viene accordata, in via eccezione, una flessibilità che consenta loro di modificare tali attività, a determinate condizioni. È quindi necessario derogare ad alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione (5) per consentire questa flessibilità, che tuttavia non inciderà in alcun modo sulla scadenza per il pagamento del finanziamento dell’UE.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0040.01.ITA&toc=OJ:L:2020:140:TOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 75,5% Italy
Germany 16,8% Germany
United States of America (the) 2,6% United States of America (the)

Total:

69

Countries
84797807
Today: 104
Yesterday: 95
This Week: 199
Last Week: 427
This Month: 3.596
Last Month: 2.874
This Year: 8.153
Total: 84.797.807