Regolamento Delegato (UE) 2020/592 della Commissione del 30 Aprile 2020 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)L’attuale pandemia di Covid-19 sta causando una grave turbativa dei mercati ortofrutticoli e vitivinicoli in tutta l’Unione. Le misure adottate dagli Stati membri per affrontare la pandemia di Covid-19, in particolare le ampie restrizioni ai movimenti e le misure di distanziamento sociale, hanno causato turbative delle catene di approvvigionamento e la chiusura temporanea di importanti sbocchi per i prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli sia a livello del commercio all’ingrosso e al dettaglio che nel settore della ristorazione, a seguito della chiusura di ristoranti, mense, bar e alberghi. Le misure legate alla pandemia di Covid-19 determinano inoltre problemi logistici, che colpiscono con particolare gravità i prodotti ortofrutticoli deperibili e il settore vitivinicolo. Dette misure causano inoltre difficoltà nella raccolta dei prodotti ortofrutticoli e in tutte le attività connesse alla produzione vinicola a causa della carenza di manodopera e dell’impossibilità di raggiungere i consumatori, a seguito della turbativa delle catene logistiche e di approvvigionamento e della chiusura temporanea di importanti sbocchi. Tali circostanze perturbano in misura significativa i settori ortofrutticolo e vitivinicolo dell’Unione. Gli agricoltori di questi settori stanno avendo difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.

(2)Tenuto conto della durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per affrontare la pandemia di Covid-19 e del loro probabile proseguimento, nonché della turbativa a lungo termine delle catene logistiche e di approvvigionamento e del grave impatto economico sui principali sbocchi per i prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli sia a livello del commercio all’ingrosso e al dettaglio che nel settore della ristorazione, è probabile che la grave turbativa in entrambi i mercati e i relativi effetti continuino e che, probabilmente, si accentuino.

(3)In considerazione di detta turbativa del mercato e della combinazione senza precedenti di circostanze, gli agricoltori di tutti gli Stati membri stanno avendo difficoltà eccezionali nella pianificazione, nell’attuazione e nell’esecuzione dei regimi di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il settore ortofrutticolo e agli articoli da 39 a 54 dello stesso regolamento per il settore vitivinicolo. È pertanto necessario alleviare dette difficoltà mediante una deroga ad alcune delle predette disposizioni.

(4)Nel quadro dei programmi operativi approvati, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono attuare misure di prevenzione e di gestione delle crisi nel settore ortofrutticolo destinate ad aumentarne la resilienza alle turbative del mercato. Tuttavia, a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali misure di prevenzione e gestione delle crisi non possono rappresentare più di un terzo della spesa a titolo del programma operativo. Al fine di concedere una maggiore flessibilità a dette organizzazioni di produttori e consentire loro di concentrare le risorse disponibili a titolo dei programmi operativi per affrontare la turbativa del mercato causata dalle misure legate alla pandemia di Covid-19, tale norma non dovrebbe applicarsi nel 2020.

(5)Si stima che la chiusura di alberghi, bar e ristoranti incida direttamente sul 30 % dei volumi, pari al 50 % del valore, del vino consumato nell’Unione. Si osserva inoltre che il consumo di vino a casa non compensa la diminuzione del consumo fuori casa. Non sono inoltre autorizzate le consuete celebrazioni e riunioni in cui si consuma vino, ad esempio compleanni o festività nazionali. Vi è anche il rischio che nel periodo estivo non possano avere luogo le attività turistiche ed enoturistiche. Crescono quindi sul mercato le eccedenze di vino. Inoltre, la carenza di manodopera, dovuta anche alla pandemia, e le difficoltà logistiche causate dalla pandemia mettono sotto pressione i viticoltori e l’intero settore vitivinicolo. I viticoltori devono far fronte a problemi crescenti in relazione alla prossima vendemmia: prezzi bassi, consumo ridotto, difficoltà di trasporto e di vendita.

(6)Al tempo stesso le condizioni sul mercato vinicolo dell’Unione si sono andate aggravando nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia record del 2018 e il calo generalizzato del consumo di vino nell’Unione. Inoltre, l’imposizione da parte degli Stati Uniti d’America, principale mercato di esportazione per il vino dell’Unione, di dazi aggiuntivi all’importazione sui vini dell’Unione ha avuto un impatto sulle esportazioni. La pandemia di Covid-19 ha inferto un ulteriore colpo ad un settore già fragile che non è più in grado di commercializzare o distribuire i propri prodotti in modo efficace, principalmente a causa della chiusura dei principali mercati di esportazione e delle misure adottate per garantire in misura adeguata il confinamento, in particolare l’interruzione di tutte le attività di ristorazione e l’impossibilità di rifornire la clientela abituale. Inoltre, le difficoltà di approvvigionamento in fattori di produzione essenziali, quali bottiglie e tappi per la produzione vinicola, stanno mettendo a dura prova le attività degli operatori del settore vitivinicolo, impedendo loro di immettere sul mercato vino pronto per la vendita.

(7)Il ritiro dal mercato dell’Unione di una parte dei quantitativi di vino che non sono commercializzati e che non possono essere destinati all’ammasso dovrebbe contribuire ad affrontare la grave turbativa del mercato nel settore vitivinicolo. Pertanto, per contribuire a migliorare i risultati economici dei produttori di vino è opportuno includere temporaneamente tra le misure ammissibili al sostegno a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo la distillazione di vino per ragioni connesse alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, dell’alcole così ottenuto dovrebbe essere destinato esclusivamente a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, e a fini energetici, escludendone pertanto l’uso per l’industria alimentare e delle bevande.

(8)L’aiuto all’ammasso in caso di crisi è un’altra misura che consentirebbe di ritirare temporaneamente dal mercato un dato quantitativo di vino e di gestire il ritorno progressivo ad una situazione di mercato economicamente più redditizia. Pertanto, gli aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi dovrebbero essere temporaneamente ammissibili al sostegno a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo. Per evitare che il sostegno sia concesso due volte per lo stesso quantitativo di vino ritirato dal mercato, i beneficiari degli aiuti all’ammasso in caso di crisi non dovrebbero beneficiare di aiuti alla distillazione di vino in caso di crisi a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo né di pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi.

(9)Per aiutare gli operatori a rispondere alle attuali circostanze eccezionali e a far fronte a questa situazione imprevedibile e precaria, è opportuno consentire una maggiore flessibilità nell’attuazione di determinate misure a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(10)In particolare, per consentire agli Stati membri di sostenere i produttori gravemente colpiti dalla crisi, è necessario prevedere una deroga all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione alla misura relativa ai fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 48 del medesimo regolamento, per consentire che le spese sostenute in relazione a operazioni che nel 2020 sono attuate per il quarto anno siano ammissibili anche se sono state sostenute prima della presentazione da parte dello Stato membro del relativo progetto di programma di sostegno. Tale deroga consentirebbe agli Stati membri di concedere per ulteriori 12 mesi nel corso dell’esercizio 2020 ulteriori aiuti per le spese amministrative dei fondi di mutualizzazione già istituiti. In deroga all’articolo 48, paragrafo 2, al fine di fornire un sostegno economicamente adeguato, l’aiuto concesso dovrebbe essere non decrescente e corrispondere al finanziamento concesso nel terzo anno di attuazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2020:140:TOC

 

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