Decisione (UE) 2020/1016 della Banca Centrale europea del 24 Giugno 2020 sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca Centrale europea e la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)In data 27 maggio 2019 la Repubblica di Croazia ha dato notifica alla Banca centrale europea (BCE) della richiesta di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Hrvatska narodna banka (di seguito «HNB») ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(2)In data 12 luglio 2019 e 7 aprile 2020 la Repubblica di Croazia ha adottato la normativa nazionale pertinente necessaria ad assicurare che la HNB sia tenuta ad adottare le misure richieste dalla BCE in relazione ai soggetti vigilati e che gli atti giuridici adottati dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 siano vincolanti e applicabili nella Repubblica di Croazia. La BCE ha valutato tale normativa tenendo conto anche della sua attuazione pratica.

(3)In data 5 giugno 2020 la BCE ha completato una valutazione approfondita di taluni enti creditizi insediati nella Repubblica di Croazia. In pari data, la HNB ha approvato gli esiti della valutazione approfondita.

(4)In data 16 giugno 2020 la BCE ha informato la Repubblica di Croazia in merito alla propria valutazione preliminare della richiesta di instaurare una cooperazione stretta, dandole la possibilità di presentare le proprie osservazioni. In data 20 giugno 2020 la Repubblica di Croazia ha risposto, concordando sulla valutazione, e non ha espresso commenti.

(5)Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2014/5 della Banca centrale europea (2), laddove la BCE concluda che i criteri enunciati all’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a c) del regolamento (UE) n. 1024/2013 siano soddisfatti, la BCE adotta una decisione indirizzata allo Stato membro richiedente instaurando una cooperazione stretta.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.224.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2020:224I:TOC

 

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