Decisione (UE) 2020/1015 della Banca Centrale europea del 24 Giugno 2020 sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca Centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2020/30).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)In data 18 luglio 2018 la Repubblica di Bulgaria ha dato notifica alla Banca centrale europea (BCE) della richiesta di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (di seguito «BNB») ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(2)In data 13 dicembre 2018 e 6 febbraio 2020 la Repubblica di Bulgaria ha adottato la normativa nazionale pertinente necessaria ad assicurare che la BNB sia tenuta ad adottare le misure richieste dalla BCE in relazione ai soggetti vigilati e che gli atti giuridici adottati dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 siano vincolanti e applicabili nella Repubblica di Bulgaria. La BCE ha valutato tale normativa tenendo conto anche della sua attuazione pratica.

(3)In data 25 luglio 2019 la BCE ha completato una valutazione approfondita di taluni enti creditizi insediati nella Repubblica di Bulgaria. In pari data, la BNB, quale autorità competente, ha approvato gli esiti della valutazione approfondita e vi ha dato seguito con gli enti creditizi interessati al fine di colmare le carenze individuate in tale valutazione.

(4)In data 16 giugno 2020, la BCE ha informato la Repubblica di Bulgaria in merito alla propria valutazione preliminare della richiesta di instaurare una cooperazione stretta, dandole la possibilità di presentare le proprie osservazioni. In data 18 giugno 2020 la Repubblica di Bulgaria ha risposto, concordando sulla valutazione, e non ha espresso commenti.

(5)Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2014/5 (2), laddove la BCE concluda che i criteri enunciati all’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a c) del regolamento (UE) n. 1024/2013 siano soddisfatti, la BCE adotta una decisione indirizzata allo Stato membro richiedente instaurando una cooperazione stretta.

(6)L’articolo 5, paragrafo 2 della decisione BCE/2014/5 dispone che la decisione che instaura una cooperazione stretta indica le modalità di trasferimento dei compiti in materia di vigilanza alla BCE e la data di inizio della cooperazione stretta,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Instaurazione di una cooperazione stretta tra la BCE e la BNB

1.Sulla base delle informazioni fornite dalla Repubblica di Bulgaria, la BCE conclude che i criteri enunciati dall’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1024/2013 per l’instaurazione di una cooperazione stretta con la BNB sono soddisfatti.

2.Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 la presente decisione instaura una cooperazione stretta tra la BCE e la BNB allo scopo di assolvere i compiti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 2, nonché all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013 in relazione ai soggetti vigilati insediati nella Repubblica di Bulgaria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3).

Articolo 3

Dovere di cooperazione in buona fede e scambio di informazioni

A decorrere dalla data di applicazione della presente decisione la BCE e la BNB sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all’obbligo di scambio di informazioni sulla base dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 4

Data di inizio della cooperazione stretta tra la BCE e la BNB

1.La data di inizio della cooperazione stretta tra la BCE e la BNB è il 1o ottobre 2020.

2.Nonostante il paragrafo 1, ai fini dell’individuazione dei soggetti vigilati significativi insediati nella Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la data di inizio della cooperazione stretta tra la BCE e la BNB è considerata la data di applicazione della presente decisione.

Articolo 5

Modalità di trasferimento dei compiti in materia di vigilanza alla BCE

1.A decorrere dal 1o ottobre 2020, la BCE assolve i compiti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 4, paragrafo 2, nonché all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013 in relazione ai soggetti vigilati insediati nella Repubblica di Bulgaria.

2.Di conseguenza, a decorrere da tale data:

a)Un rappresentante della BNB partecipa al Consiglio di vigilanza ed esercita il diritto di voto in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

b)Un rappresentante della BNB partecipa al Comitato direttivo del Consiglio di vigilanza e, se del caso, esercita il diritto di voto in conformità agli articoli 11 e 12 del regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (4);

c)I rappresentanti della BNB partecipano, riguardo alle questioni inerenti alla vigilanza prudenziale, in altri comitati e sotto-strutture che prestano assistenza all’attività della BCE in relazione ai compiti a questa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 in conformità ai rispettivi regolamenti interni.

3.In deroga al paragrafo 2, a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione, il rappresentante della BNB nel Consiglio di vigilanza partecipa ed esercita il proprio diritto di voto nelle deliberazioni per l’adozione da parte della BCE di istruzioni in relazione all’individuazione dei soggetti vigilati significativi insediati nella Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

4.Ricevuta la notifica di istruzioni impartite dalla BCE alla BNB in relazione all’individuazione dei soggetti vigilati significativi insediati nella Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la BNB nomina i sotto-coordinatori per i pertinenti gruppi di vigilanza congiunti ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e informa la BCE in merito a tali nomine senza indebito ritardo.

5.Ricevuta la notifica di istruzioni impartite dalla BCE alla BNB in relazione all’individuazione dei soggetti vigilati significativi insediati nella Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la BNB individua come pendente ai sensi dell’articolo 48, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ogni procedura di vigilanza formalmente avviata che richieda una decisione ma non possa essere completata prima del 1o ottobre 2020. L’individuazione delle procedure pendenti include le procedure concernenti l’assolvimento dei compiti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 Giugno 2020.

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.224.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:224I:TOC

 

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