Decisione della Commissione del 23 Luglio 2014 relativa all'aiuto di Stato SA. 24639 (C 61/07) concesso dalla Grecia a Olympic Airways Services/Olympic Airlines.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi delle suddette disposizioni,

considerando quanto segue:

I.PROCEDIMENTO

(1)Con decisione C(2007) 6555 del 19 dicembre 2007 (1), la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato per quanto riguarda un certo numero di flussi e trasferimenti di capitale da e verso Olympic Airways Services e Olympic Airlines e di indagare sulla possibilità che le due società abbiano beneficiato di aiuti di Stato in seguito all'adozione della decisione C(2005) 2706 del 14 settembre 2005 (2).

(2)Con decisione C(2008) 5073 del 17 settembre 2008 (3), la Commissione ha parzialmente chiuso il caso C61/2007 (ex NN 71/07) concludendo che, mediante vari atti e omissioni, la Grecia aveva concesso a Olympic Airlines (OAL) e a Olympic Airways Services (OAS) aiuti di Stato illegali, incompatibili con il mercato interno.

(3)La Commissione ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente la questione relativa a possibili aiuti di Stato concessi a favore di Olympic Airways Services in forma di erogazioni di fondi a seguito di un certo numero di lodi arbitrali (4) e ha pertanto escluso questo punto dal campo d'applicazione della decisione in modo che potesse essere trattato in un secondo momento.

(4)Mediante decisione C(2008) 5074 (5) del 17 settembre 2008, la Commissione ha autorizzato la vendita di alcuni attivi di OAL e OAS. La decisione stabiliva che, dal momento che OAL e OAS avevano cessato le proprie attività e stavano per essere messe in liquidazione, i rispettivi attivi residui sarebbero stati venduti dal liquidatore nel quadro della procedura di liquidazione. È stato inoltre nominato un fiduciario incaricato del controllo.

(5)Con lettere in data 8 ottobre 2010, 26 luglio 2011, 12 ottobre 2011, 7 marzo 2012, 16 novembre 2012, 7 febbraio 2013, 25 giugno 2013 e 19 dicembre 2013, la Commissione ha chiesto informazioni sulla procedura di liquidazione, incluso il suo stato di avanzamento.

(6)Le autorità greche hanno risposto con lettere in data 8 novembre 2010, 11 agosto 2011, 15 dicembre 2011, 10 luglio 2012, 4 febbraio 2013, 22 aprile 2013 e 5 agosto 2013.

II.DESCRIZIONE

(7)Le misure specifiche con cui venivano concesse risorse finanziare esclusivamente a società del gruppo Olympic sono state individuate in tre decisioni definitive negative adottate a partire dal 2002 e riguardanti diverse società del gruppo Olympic (Olympic Airways, Olympic Aviation, Olympic Airways Services e Olympic Airlines) (6).

(8)Con lettera del 25 agosto 2011 le autorità greche hanno confermato che la Corte d'appello di Atene aveva posto OAS e OAL in regime di liquidazione speciale, in conformità dell'articolo 14 A della legge 3429/2005, integrato dall'articolo 40 della legge 3710/2008.

(9)Le autorità greche hanno inoltre confermato la cessazione, nel 2009, di tutte le attività e operazioni commerciali di OAS e OAL e la nomina a liquidatore di «Ethniki Kefalaiou», una controllata al 100 % della «Banca nazionale di Grecia».

(10)In linea con la decisione C(2008) 5074 della Commissione, del 17 settembre 2008, il fiduciario incaricato del controllo ha presentato la sua relazione finale nel quadro del processo di privatizzazione di OAL e OAS.

(11)Stando alle informazioni fornite dalle autorità greche e dal fiduciario, tutte le fasi salienti del processo di vendita, inclusa la creazione di nuove società e la loro vendita a un investitore a prezzi di mercato e la cessazione delle attività delle vecchie società, sono avvenute in conformità della decisione C(2008) 5074 del 17 settembre 2008.

(12)Secondo quanto affermano le autorità greche, la liquidazione di OAL e OAS è tuttora in corso. Restano alcuni attivi che però saranno difficilmente venduti. Quando la vendita sarà ultimata, si procederà all'iscrizione a registro dei crediti da recuperare.

III.CONCLUSIONI

(13)OAL e OAS sono state messe in liquidazione e alcuni loro attivi principali sono stati trasferiti a diversi acquirenti, a prezzi di mercato, mediante una procedura di gara aperta, incondizionata e non discriminatoria, ai sensi della decisione C (2008) 5074 della Commissione del 17 settembre 2008. Inoltre, la maggior parte degli attivi di OAL e OAS sono stati venduti e i pochi che restano stanno per esserlo. Dal momento che le società in liquidazione non svolgono più alcuna attività economica, è estremamente improbabile che in futuro decidano di riprendere tale attività.

(14)Risulta pertanto superfluo avviare un'indagine ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE per accertare un possibile aiuto di Stato a favore di Olympic Airways Services in forma di erogazioni di fondi a seguito di un certo numero di lodi arbitrali derivanti da azioni di risarcimento del danno intentate da OAS contro lo Stato greco. Ritenendola priva di utilità, la Commissione non intende approfondire ulteriormente la questione.

(15)Per quanto concerne l'obbligo di recupero imposto mediante la decisione C(2008) 5073, le autorità greche hanno confermato che il recupero sarà effettuato mediante l'iscrizione delle richieste di pagamento nell'ambito della procedura di liquidazione delle società del gruppo Olympic. Nella loro comunicazione del 16 dicembre 2011 le autorità greche hanno affermato che, una volta portata a termine la vendita degli attivi restanti, avrebbero pubblicato l'invito all'insinuazione dei crediti (per OAL l'invito è stato pubblicato a marzo 2013). I servizi della Commissione seguono da vicino l'iscrizione delle richieste pendenti nell'ambito della procedura di liquidazione delle società del gruppo Olympic.

(16)Alla luce di quanto precede, la rimanente parte del procedimento di indagine avviato con la decisione C(2007) 6555 del 19 dicembre 2007 può essere chiusa.

(17)La Commissione ricorda l'obbligo che tuttora incombe alle autorità greche di registrare tempestivamente le richieste di recupero crediti ancora pendenti e di informarne la Commissione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avviata con la decisione C(2007) 6555 del 19 dicembre 2007, relativa a un possibile aiuto di Stato a favore di Olympic Airways Services in forma di erogazioni di fondi a seguito di un certo numero di lodi arbitrali derivanti da azioni di risarcimento del danno intentate da OAS contro lo Stato greco è chiusa

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 23 Luglio 2014

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_358_R_0012

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