Decisione d’Esecuzione della Commissione dell'11 Dicembre 2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)Il 30 giugno 2008 la società Reading Scientific Services Ltd ha presentato alle competenti autorità dei Paesi Bassi la richiesta di immettere sul mercato un copolimero di metilviniletere e anidride maleica quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nella base per gomma da masticare.

(2)Il 14 luglio 2011 l'organismo dei Paesi Bassi competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, concludendo che il copolimero di metilviniletere e anidride maleica soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)Il 18 agosto 2011 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(4)Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.

(5)Il 12 giugno 2012 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), chiedendole di effettuare un'ulteriore valutazione del copolimero di metilviniletere e anidride maleica come ingrediente alimentare in conformità al regolamento (CE) n. 258/97.

(6)Il 10 ottobre 2013 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza del copolimero di metilviniletere e anidride maleica (ingrediente della base per gomma da masticare) come nuovo ingrediente alimentare (2), concludendo che esso è sicuro per gli usi e ai livelli d'uso proposti.

(7)Il parere presenta motivazioni sufficienti per stabilire che, per gli usi e i livelli d'uso proposti nella base per gomma da masticare, il copolimero di metilviniletere e anidride maleica soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il copolimero di metilviniletere e anidride maleica di cui all'allegato può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nella base per gomma da masticare entro il limite massimo del 2 % nel prodotto finito gomma da masticare.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente della base per gomma da masticare autorizzato dalla presente decisione sull'etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «base per gomma (contenente copolimero di metilviniletere e anidride maleica)» oppure «base per gomma (contenente n. CAS 9011-16-9)».

Articolo 3

La società Reading Scientific Services Ltd. The Lord Zuckerman Research Centre, Whiteknights Campus, Pepper lane, Reading, RG6 6LA, Regno Unito è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,l'11 Dicembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_358_R_0014

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