Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione del 21 Agosto 2020 relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica dei paesi terzi in questione presentano un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetti dall’elenco di cui al regolamento (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all’elenco di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

(3)Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 figurano i generi Albizia Durazz. e Robinia L. quali piante ad alto rischio.

(4)Il 24 gennaio 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie Albizia julibrissin Durazzini, e di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie Robinia pseudoacacia L. (le «piante specificate»). Tale richiesta era avallata dai rispettivi fascicoli tecnici.

(5)Il 13 gennaio 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Albizia julibrissin originarie di Israele (3). L’Autorità ha individuato, quali organismi nocivi pertinenti per tali piante, Aonidiella orientalis, un complesso di specie comprendente Euwallacea fornicatus sensu stricto, Euwallacea fornicatior, Euwallacea whitforiodendrus, Euwallacea kuroshio («Euwallacea fornicatus sensu lato») e Fusarium euwallaceae («gli organismi nocivi specificati»), ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione.

(6)Il 2 marzo 2020 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Robinia pseudoacacia originarie di Israele (4). Essa ha individuato, quali organismi nocivi pertinenti per tali piante, Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione.

(7)A seguito di tali pareri, con regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214 (5) della Commissione le piante specificate sono state rimosse dall’elenco di piante ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(8)Inoltre, sulla base di tali pareri, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate si considera ridotto a un livello accettabile applicando misure volte ad affrontare il rischio connesso agli organismi nocivi specificati. È pertanto opportuno adottare tali misure per garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate.

(9)Euwallacea fornicatus appartiene alla famiglia delle Scolytidae (non europei), che figura nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (6) quale gruppo di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Per Euwallacea fornicatus sensu lato sono disponibili una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dalla Spagna (7) e una relazione (8) pubblicata dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO»), in cui sono suggerite misure di attenuazione dei rischi. Le misure descritte da Israele nel fascicolo dovrebbero essere integrate dalle misure suggerite in tale valutazione del rischio fitosanitario e nella corrispondente relazione. Le misure adottate sono soggette a revisione alla luce di informazioni scientifiche e tecniche supplementari.

(10)Aonidiella orientalis e Fusarium euwallaceae non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, ma essi potrebbero soddisfare le condizioni per essere inseriti in tale elenco a seguito di una valutazione dei rischi completa. Le misure relative a tali due organismi nocivi si basano pertanto su quelle descritte da Israele nel fascicolo in questione. Qualora si accerti che detti organismi nocivi soddisfano queste condizioni, essi saranno inseriti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le piante pertinenti saranno elencate nell’allegato VII del medesimo regolamento, unitamente alle rispettive misure, quando una valutazione dei rischi completa su tali organismi nocivi sarà disponibile e giustificherà detto inserimento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere riveduto di conseguenza.

(11)Al fine di adempiere agli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi, che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.

Articolo 2

Misure per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, originari dei rispettivi paesi terzi di origine, come elencati nell’allegato, possono essere introdotti nel territorio dell’Unione solo se risultano conformi alle corrispondenti misure ivi stabilite.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 Agosto 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.275.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2020:275:TOC

 

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