Regolamento Delegato (UE) 2020/1212 della Commissione dell’8 Maggio 2020 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2018/1229 che integra il Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, e l’articolo 7, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (2) fissa misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento. Tali misure comprendono il monitoraggio dei mancati regolamenti e la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti. Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 specifica inoltre i dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso.

(2)I portatori di interessi, tra cui CSD, CCP, sedi di negoziazione, imprese di investimento ed enti creditizi, hanno indicato che a causa di nuovi sviluppi, come la prevista attuazione, il 21 e 22 novembre 2020, del meccanismo di penalizzazione istituito congiuntamente dai CSD che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune, è necessario più tempo per adeguarsi alle misure specificate nel regolamento delegato (UE) 2018/1229. I portatori di interessi in questione hanno inoltre indicato che è necessario più tempo per le necessarie modifiche dei sistemi informatici, per lo sviluppo e l’aggiornamento dei messaggi ISO, per le verifiche di mercato e per le modifiche degli accordi contrattuali tra le parti interessate. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha ritenuto opportuno fornire ai portatori di interessi più tempo per adeguarsi a tali misure. È pertanto opportuno posticipare l’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229.

(3)Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

(5)La portata e l’impatto previsto di questa modifica sono limitati in quanto si tratta solo di un breve rinvio della data in cui sarà applicabile il nuovo regime della disciplina del regolamento, e i partecipanti al mercato hanno già fornito i loro contributi. L’ESMA non ha condotto alcuna consultazione pubblica aperta. Tuttavia l’ESMA ha effettuato un’analisi dei potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Nell’elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA ha inoltre collaborato con i membri del Sistema europeo di banche centrali. La Commissione è altresì stata contattata da portatori di interessi favorevoli a un rinvio dell’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229

L’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2021.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 Maggio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.275.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:275:TOC

 

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