Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1243 della Commissione del 1° Settembre 2020 che proroga la deroga al Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare una deroga al divieto stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)Una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, per l’uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari è stata autorizzata per la prima volta fino al 31 dicembre 2016 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione (2). Tale deroga si basava su un’ulteriore deroga relativa alla dimensione minima delle maglie adottata dalla Spagna a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, in quanto, in mancanza di questa, tale tipo di pesca non sarebbe stato possibile e avrebbe dovuto essere chiuso.

(4)Una proroga della deroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/662 delle Commissione (3), tenendo conto del piano di gestione per le attività di pesca cui si applicava la deroga, stabilito dalla Spagna a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(5)Il 3 settembre 2019 le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di prorogare la deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, oltre il 31 dicembre 2019. La Spagna ha trasmesso un progetto del nuovo piano di gestione per il periodo 2019-2022 che sarà disciplinato dalle norme nazionali in vigore (4). La Spagna ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione del rinnovo della deroga.

(6)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato il progetto di piano di gestione nel novembre 2019 (5) e la richiesta di proroga della deroga nel marzo 2020 (6).

(7)Lo CSTEP ha concluso che il piano di gestione per le sciabiche da natante nelle Isole Baleari nel periodo 2016-2019 era stato attuato correttamente e che le condizioni alle quali la deroga relativa alla distanza minima dalla costa e alla profondità minima era stata concessa nel 2016 continuavano a essere soddisfatte. Lo CSTEP rileva che gli attrezzi da pesca sono altamente selettivi.

(8)Lo CSTEP ha suggerito di procedere ad alcuni adeguamenti, in particolare fissando un totale ammissibile di catture (TAC) stagionale in linea con le catture recenti e chiarendo la possibile sovrapposizione, in due baie, tra la pesca dei gobidi con la rete «jonquiller» e le praterie marine.

(9)Alla luce della valutazione dello CSTEP, la Commissione osserva che, con lettera inviata alla Commissione il 4 giugno 2020 (7), le autorità spagnole si sono impegnate ad allineare il TAC stagionale alle catture medie osservate negli ultimi anni e ad avviare uno studio scientifico per chiarire se esistono interazioni tra l’attività di pesca e le praterie marine nelle due baie interessate. La Spagna si è inoltre impegnata a vietare l’attività di pesca nelle due baie in questione almeno fino a quando lo CSTEP non avrà valutato lo studio scientifico, e a informare la Commissione sul seguito dato ai succitati impegni.

(10)La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2020:286:TOC

 

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