Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1242 della Commissione del 1° Settembre 2020 che proroga la deroga al Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione (2) ha concesso per la prima volta fino al 31 dicembre 2016 una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, relativa all’uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia. Tale deroga era basata su una deroga supplementare alla dimensione minima delle maglie adottata dalla Spagna a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché in sua assenza tali attività di pesca non sarebbero state praticabili e avrebbero dovuto cessare.

(4)Una proroga della deroga fino al 31 dicembre 2019 è stata concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/677 della Commissione (3), tenendo conto del piano di gestione per le attività di pesca interessate dalla deroga adottato dalla Spagna a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(5)Nel 2017, 2018 e 2019 la Spagna ha presentato relazioni scientifiche sull’attuazione del piano di gestione.

(6)Il 26 giugno 2019 la Spagna ha chiesto alla Commissione di prorogare la deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, oltre il 31 dicembre 2019. La Spagna ha presentato un progetto del nuovo piano di gestione che disciplina la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque interne della regione di Murcia in conformità all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e informazioni aggiornate per giustificare il rinnovo della deroga.

(7)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel settembre 2019 (4) la richiesta di proroga della deroga e il relativo progetto di piano di gestione. Lo CSTEP ha concluso che il piano di gestione delle sciabiche da natante nella regione di Murcia nel periodo 2016-2019 era stato correttamente attuato e che continuavano ad essere rispettate le condizioni in base alle quali era stata concessa nel 2016 la deroga relativa alla distanza minima dalla costa e alla profondità minima. Lo CSTEP rilevava inoltre che gli attrezzi da pesca sembravano essere altamente selettivi.

(8)Il 21 dicembre 2019 la Spagna ha adottato il nuovo piano di gestione (5).

(9)La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(10)Esistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, in quanto la specie bersaglio è presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:286:TOC

 

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