Decisione del Collegio 2020-04 del 15 Luglio 2020 sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento di Eurojust.

Il Collegio di Eurojust,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1) (in appresso «il regolamento»), in particolare l’articolo 25,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati («GEPD») del 25 giugno 2020,

considerando quanto segue:

(1)Eurojust ha il potere di effettuare indagini amministrative, procedimenti predisciplinari e disciplinari e procedimenti di sospensione conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («statuto dei funzionari») (2), e alla decisione di Eurojust, del 23 settembre 2013, che stabilisce le disposizioni generali d’attuazione concernenti le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari. Laddove necessario, Eurojust notifica anche i casi all’OLAF in conformità della decisione 2020-03 del collegio, del 15 luglio 2020, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne a Eurojust in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi dell’Unione.

(2)I membri del personale di Eurojust hanno l’obbligo di comunicare le possibili attività illecite, comprese la frode e la corruzione, che sono lesive degli interessi dell’Unione. I membri del personale sono tenuti inoltre a segnalare una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione. L’obbligo di cui sopra è disciplinato dalla decisione 2019-02 del collegio, del 29 gennaio 2019, sugli orientamenti di Eurojust in materia di denunce di irregolarità.

(3)Eurojust ha definito una politica per prevenire e gestire in modo efficace i casi reali o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto nella sua decisione, del 31 gennaio 2012, sulla politica di Eurojust in materia di dignità della persona e di prevenzione di molestie psicologiche e sessuali. La decisione definisce una procedura informale in base alla quale la presunta vittima di molestie può contattare consulenti di fiducia in seno a Eurojust.

(4)Eurojust può anche svolgere indagini sulle presunte violazioni delle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE («ICUE»), in base alla decisione 2016-4 del collegio, del 22 marzo 2016, che adotta le norme di sicurezza di Eurojust, modificata dalla decisione 2016-24 del collegio, del 13 dicembre 2016.

(5)Eurojust è soggetto ad audit sia interni sia esterni relativi alle sue attività.

(6)Nell’ambito di tali indagini amministrative, audit e indagini, Eurojust collabora con le altre istituzioni, gli altri organi e organismi dell’Unione.

(7)Eurojust può collaborare con le autorità nazionali di paesi terzi e le organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa.

(8)Eurojust può anche collaborare con le autorità pubbliche degli Stati membri dell’UE, su loro richiesta o di propria iniziativa.

(9)Eurojust è coinvolto nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea per adire la stessa Corte o per difendere le proprie decisioni o, ancora, intervenire nei casi pertinenti ai propri compiti. In tale contesto, Eurojust può dover salvaguardare la riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti.

(10)Per adempiere ai propri compiti, Eurojust raccoglie e tratta informazioni e varie categorie di dati personali, tra cui i dati identificativi di persone fisiche (ad esempio nome, cognome, data di nascita ecc.), i recapiti (ad esempio indirizzo di casa, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica ecc.), i ruoli e i compiti professionali, le informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell’ambito privato e professionale (dati comportamentali che possono essere pertinenti e strettamente limitati ai fini di indagini amministrative, procedimenti predisciplinari e disciplinari e procedimenti di sospensione, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattamento di denunce di irregolarità e altri procedimenti analoghi in corso) nonché i dati finanziari. Eurojust funge da titolare del trattamento.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.287.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:287:TOC

 

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