Regolamento Delegato (UE) 2020/1302 della Commissione del 14 Luglio 2020 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25 quinquies, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 25 quinquies del regolamento (UE) n. 648/2012, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») impone alle controparti centrali («CCP») di paesi terzi il pagamento di commissioni associate alla domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 25 del medesimo regolamento e commissioni annuali associate allo svolgimento delle funzioni dell’ESMA in conformità del medesimo regolamento in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute. A norma dell’articolo 25 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, tali commissioni sono proporzionate al fatturato delle CCP interessate e coprono tutti i costi sostenuti dall’ESMA per il riconoscimento e per lo svolgimento delle sue funzioni in conformità del medesimo regolamento in relazione alle CCP di paesi terzi.

(2)Il pagamento di commissioni associate alla domanda di riconoscimento («commissioni di riconoscimento») dovrebbe essere imposto alle CCP di paesi terzi per coprire i costi sostenuti dall’ESMA per il trattamento delle domande di riconoscimento, compresi i costi per verificare che le domande siano complete, richiedere informazioni supplementari e redigere decisioni, nonché i costi relativi alla valutazione della rilevanza sistemica delle CCP di paesi terzi («classificazione»). Per le CCP che sono di rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri e che sono riconosciute dall’ESMA in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012 («CCP di classe 2»), l’ESMA sostiene costi aggiuntivi. Tali costi aggiuntivi sono sostenuti dall’ESMA per valutare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012 e per valutare se, rispettando il quadro giuridico applicabile del paese terzo, la CCP può essere considerata conforme ai requisiti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 («conformità comparabile»). I costi associati alle domande presentate dalle CCP di classe 2 saranno pertanto superiori a quelli associati alle domande presentate dalle CCP di paesi terzi che non sono ritenute di rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri («CCP di classe 1»).

(3)A tutte le CCP di paesi terzi che presentano una domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe essere imposto il pagamento di una commissione di riconoscimento di base; alle CCP di classe 2 dovrebbe essere imposto anche il pagamento di una commissione aggiuntiva per coprire i costi aggiuntivi sostenuti dall’ESMA nell’ambito della procedura di domanda. Il pagamento della commissione di riconoscimento aggiuntiva dovrebbe essere imposto anche alle CCP già riconosciute la prima volta in cui l’ESMA determina che debbano essere classificate come CCP di classe 2 a seguito del riesame della loro rilevanza sistemica a norma dell’articolo 25, paragrafo 5, o dell’articolo 89, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(4)Alle CCP di paesi terzi riconosciute deve essere inoltre imposto il pagamento di commissioni annuali per coprire i costi sostenuti dall’ESMA per lo svolgimento delle sue funzioni a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione a tali CCP. Tanto per le CCP di classe 1 quanto per quelle di classe 2, tali funzioni comprendono il riesame periodico della rilevanza sistemica delle CCP a norma dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’attuazione e il mantenimento di accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi e il controllo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi. Per le CCP di classe 2 l’ESMA è altresì tenuta a vigilare su base continuativa sul rispetto da parte di tali CCP dei requisiti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, anche in virtù della conformità comparabile, ove sia stata accordata. È pertanto opportuno applicare commissioni annuali diverse alle CCP di classe 1 e alle CCP di classe 2.

(5)Le commissioni di riconoscimento e le commissioni annuali previste dal presente regolamento dovrebbero coprire i costi che l’ESMA prevede di sostenere per il trattamento delle domande di riconoscimento sulla base della sua esperienza nello svolgimento di funzioni in relazione a CCP di paesi terzi e altri soggetti sottoposti a vigilanza, nonché sulla base dei costi previsti indicati nel suo bilancio annuale per attività.

(6)Le funzioni svolte dall’ESMA a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione alle CCP di classe 1 riconosciute saranno in gran parte identiche per ciascuna CCP di classe 1, indipendentemente dalle dimensioni. È pertanto opportuno che i costi sostenuti dall’ESMA in relazione alle CCP di classe 1 riconosciute siano coperti da una commissione annuale di importo identico versata da ciascuna CCP di classe 1 riconosciuta. In relazione alle CCP di classe 2 riconosciute, al fine di garantire un’equa ripartizione delle commissioni che rifletta anche l’effettivo sforzo amministrativo richiesto all’ESMA per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione a ciascuna CCP di classe 2, le commissioni annuali dovrebbero tenere conto anche del fatturato di ciascuna CCP di classe 2.

(7)Le commissioni annuali a carico delle CCP di paesi terzi per il primo anno in cui sono riconosciute a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero essere proporzionate alla parte dell’anno in cui l’ESMA svolge le sue funzioni in conformità del medesimo regolamento in relazione a tali CCP. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi all’anno in cui una CCP riconosciuta come CCP di classe 1 è classificata per la prima volta come CCP di classe 2 ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

(8)Per garantire il finanziamento tempestivo dei costi sostenuti dall’ESMA in relazione alle domande di riconoscimento presentate a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le commissioni di riconoscimento dovrebbero essere pagate all’ESMA prima del trattamento della domanda di riconoscimento o della valutazione del rispetto, da parte delle CCP di classe 2, dei requisiti di riconoscimento di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012. Al fine di garantire il finanziamento tempestivo dei costi sostenuti dall’ESMA per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute, le commissioni annuali dovrebbero essere pagate all’inizio dell’anno civile cui si riferiscono. Le commissioni annuali nel primo anno del riconoscimento dovrebbero essere pagate subito dopo l’adozione della decisione di riconoscimento.

(9)Al fine di scoraggiare domande reiterate o infondate, le commissioni di riconoscimento non dovrebbero essere rimborsate qualora il richiedente ritiri la domanda. Poiché l’attività amministrativa necessaria per le domande di riconoscimento che vengono respinte è identica a quella necessaria per le domande accettate, le commissioni di riconoscimento non dovrebbero essere rimborsate in caso di rifiuto del riconoscimento.

(10)I costi sostenuti dall’ESMA successivamente all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in relazione a CCP di paesi terzi che sono già state riconosciute in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 22 settembre 2020 dovrebbero essere coperti dalle commissioni. Tali CCP di paesi terzi dovrebbero essere pertanto tenute a pagare una commissione annuale provvisoria per il 2020 e per ogni anno successivo fino alla conclusione del riesame della loro rilevanza sistemica a norma dell’articolo 89, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.305.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:305:TOC

 

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