Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1308 della Commissione del 21 Settembre 2020 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il 17 ottobre 2019 l’Unione e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo sull’accordo di recesso (2), con un protocollo riveduto su Irlanda e Irlanda del Nord e una dichiarazione politica riveduta (3). In virtù di tale accordo e a seguito della sua ratifica da parte della Camera dei comuni del Regno Unito, della sua adozione da parte del Parlamento europeo e della sua conclusione da parte del Consiglio, il Regno Unito è diventato un paese terzo il 1o febbraio 2020 e il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 31 dicembre 2020.

(2)Come annunciato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 luglio 2020, intitolata «Prepararsi alla svolta — Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l’Unione europea e il Regno Unito» (4), sulla base di un’analisi svolta con la Banca centrale europea (BCE), il Comitato di risoluzione unico e le autorità europee di vigilanza, la Commissione ha rilevato che potrebbero sorgere rischi per la stabilità finanziaria nel settore della compensazione centrale dei derivati tramite controparti centrali stabilite nel Regno Unito (CCP del Regno Unito). Al fine di concedere ai partecipanti diretti stabiliti nell’Unione («partecipanti diretti dell’Unione») il tempo di ridurre la loro esposizione verso le infrastrutture di mercato del Regno Unito e alle CCP stabilite nell’Unione («CCP dell’Unione») il tempo per sviluppare ulteriormente la loro capacità di compensare le negoziazioni pertinenti e per affrontare i possibili rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno adottare una decisione di equivalenza per il Regno Unito in tale settore.

(3)La compensazione centrale accresce la trasparenza del mercato, attenua i rischi di credito e riduce i rischi di contagio in caso di inadempimento di uno o più partecipanti della CCP. La prestazione di tali servizi è pertanto fondamentale per garantire la stabilità finanziaria. La prestazione di servizi di compensazione potrebbe incidere anche sull’attuazione della politica monetaria delle banche centrali se le operazioni sono compensate nella valuta emessa da una banca centrale dell’Unione. Inoltre gli strumenti finanziari compensati dalle CCP sono essenziali anche per gli intermediari finanziari e i loro clienti, ad esempio per coprire i rischi di tasso di interesse, e potrebbero pertanto determinare rischi anche per l’economia reale dell’Unione.

(4)Al 31 dicembre 2019 l’importo nozionale in essere dei derivati OTC era pari a circa 500 000 miliardi di EUR a livello mondiale, di cui i derivati su tassi di interesse rappresentano più del 75 % e i derivati su tassi di cambio quasi il 20 %. Il 30 % circa di tutti i derivati OTC è denominato in euro e in altre valute dell’Unione. Il mercato della compensazione centrale degli strumenti derivati OTC è altamente concentrato, in particolare il mercato della compensazione centrale di derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro, oltre il 90 % del quale è compensato presso un’unica CCP del Regno Unito.

(5)Il recesso del Regno Unito dal mercato interno e dall’ecosistema di regolamentazione comune, dalla vigilanza coordinata e dall’applicazione delle norme su cui si basa il mercato interno, unitamente alla quantità significativa di strumenti finanziari denominati in valute dell’Unione compensati da CCP del Regno Unito, genera sfide importanti per le autorità dell’Unione e degli Stati membri nell’ambito della gestione della stabilità finanziaria, in particolare in periodi di tensioni finanziarie.

(6)L’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione è stato oggetto di varie comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE, comprendenti anche un piano d’azione per ogni evenienza che sollecita i partecipanti al mercato a prepararsi (5). Il volume delle attuali esposizioni dei partecipanti diretti dell’Unione nei confronti delle CCP del Regno Unito, i cambiamenti fondamentali del quadro normativo e di vigilanza applicabile alle CCP del Regno Unito e del sistema finanziario del Regno Unito in generale che si verificheranno il 1o gennaio 2021, unitamente ai rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione e per la trasmissione e la condotta della politica monetaria dell’Unione, impongono la riduzione del ricorso alle infrastrutture del Regno Unito. Ciò implica la riduzione delle esposizioni dei partecipanti diretti dell’Unione verso CCP del Regno Unito, in particolare delle esposizioni in derivati OTC denominati in euro e in altre valute dell’Unione, e un ulteriore ampliamento e sviluppo della capacità delle CCP autorizzate nell’Unione di prestare tali servizi. Al fine di conseguire tale riduzione, il settore dovrebbe mettere a punto un chiaro processo per ridurre le proprie esposizioni e il proprio ricorso a CCP del Regno Unito che rivestono importanza sistemica per l’Unione.

(7)Dal 1o gennaio 2021 le CCP del Regno Unito saranno considerate «CCP di paesi terzi» ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e, in quanto tali, non potranno prestare servizi di compensazione nell’Unione, a meno che non siano riconosciute dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») conformemente all’articolo 25 di tale regolamento. L’ESMA può riconoscere una CCP stabilita in un paese terzo solo se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce che le disposizioni giuridiche e di vigilanza che disciplinano le CCP di tale paese sono equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e dopo aver determinato se la CCP è di importanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione. In assenza del riconoscimento delle CCP del Regno Unito, le controparti stabilite nell’Unione non potranno compensare nelle CCP del Regno Unito i derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale situazione potrebbe comportare difficoltà temporanee per tali controparti nell’adempimento dei loro obblighi di compensazione, il che, a sua volta, potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e l’attuazione della politica monetaria dell’Unione e dei suoi Stati membri. È pertanto necessario, in una situazione senza precedenti, che le CCP del Regno Unito possano continuare a prestare servizi di compensazione nell’Unione per un periodo di tempo limitato e a determinate condizioni, a condizione che le disposizioni giuridiche e di vigilanza che disciplinano tali CCP siano considerate equivalenti.

(8)A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(9)In primo luogo, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che le CCP di tale paese terzo soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, il Regno Unito ha integrato le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 nel proprio diritto interno con effetto dalla data del recesso del Regno Unito dall’Unione (6) e pertanto il diritto interno del Regno Unito può essere considerato equivalente ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(10)In secondo luogo, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo devono garantire che le CCP stabilite nel paese terzo siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme. Fino al 31 dicembre 2020 le CCP del Regno Unito sono soggette alla vigilanza della Banca d’Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 (7). Nell’ambito dell’integrazione del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito, la Banca d’Inghilterra rimane responsabile della vigilanza delle CCP dopo tale data e, per il momento, non vi sono indicazioni che siano previsti cambiamenti significativi di tale vigilanza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.306.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:306:TOC

 

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