Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1401 della Commissione del 2 Ottobre 2020 che prevede una deroga temporanea alla Direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per la commercializzazione delle sementi certificate.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Dalle informazioni che la Slovenia ha fornito alla Commissione risulta che, a causa delle condizioni climatiche avverse, durante il periodo vegetativo 2018/2019 la coltura di sementi della specie trifoglio incarnato (Trifolium incarnatum L.) destinata alla produzione di sementi di base è stata gravemente danneggiata. Di conseguenza la Slovenia non disponeva di un numero sufficiente di sementi di base per la produzione di sementi certificate di prima riproduzione per il raccolto del 2020.

(2)Altri Stati membri, che si trovano anch’essi ad affrontare alcuni problemi di raccolta, non sono stati in grado di coprire il fabbisogno della Slovenia per la categoria delle sementi di base.

(3)Alla luce di tali circostanze, si sono verificate difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi certificate di trifoglio incarnato. Tali difficoltà possono essere superate solo autorizzando, per un periodo determinato e per un quantitativo massimo appropriato, la commercializzazione nell’Unione di sementi certificate di seconda riproduzione di trifoglio incarnato prodotte in Slovenia.

(4)È pertanto opportuno che la presente decisione autorizzi la commercializzazione nell’Unione, nel rispetto di determinate condizioni e limitazioni, di sementi certificate di trifoglio incarnato di seconda riproduzione prodotte in Slovenia a partire da sementi certificate di prima riproduzione.

(5)Dalle informazioni che la Slovenia ha fornito alla Commissione risulta che, per risolvere dette difficoltà di approvvigionamento, è necessario un quantitativo totale di 30 tonnellate di sementi di trifoglio incarnato per il periodo che termina il 30 giugno 2021.

(6)La deroga non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle altre condizioni relative alla commercializzazione delle sementi certificate di trifoglio incarnato, come disposto nella direttiva 66/401/CEE.

(7)Gli Stati membri dovrebbero notificare immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione, al fine di garantirne un’attuazione coordinata.

(8)È opportuno che la Slovenia svolga il ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che i quantitativi totali di sementi autorizzati alla commercializzazione a norma della presente decisione non superino il quantitativo massimo consentito per la commercializzazione.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

1.La commercializzazione nell’Unione di sementi certificate di trifoglio incarnato di seconda riproduzione (Trifolium incarnatum L.) prodotte in Slovenia a partire da sementi certificate di prima riproduzione è autorizzata per un periodo che termina il 30 giugno 2021 e alle condizioni di cui al paragrafo 2.

2.Le sementi certificate la cui commercializzazione è autorizzata a norma del presente articolo:

a)Non superano il quantitativo totale di 30 tonnellate;

b)Soddisfano le seguenti prescrizioni:

i)LLe condizioni per le sementi certificate di prima riproduzione di cui all’allegato II della direttiva 66/401/CEE;

ii)Le sementi interessate sono state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell’articolo 3 della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.

Articolo 3

Qualsiasi fornitore che desideri immettere sul mercato le sementi di cui all’articolo 1 presenta domanda di autorizzazione allo Stato membro nel quale è stabilito o nel quale importa. Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere sul mercato le sementi, salvo nel caso in cui:

1)Vi siano motivi sufficienti per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; oppure

2)Il quantitativo totale autorizzato all’immissione sul mercato superi il quantitativo massimo previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 4

1.Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.

2.La Slovenia funge da Stato membro coordinatore a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

3.Lo Stato membro che riceve una domanda a norma dell’articolo 3 notifica immediatamente alla Slovenia il quantitativo oggetto della domanda. La Slovenia comunica immediatamente agli Stati membri notificanti se nell’autorizzazione viene superato il quantitativo massimo previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 Ottobre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.324.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2020:324:TOC

 

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