Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1402 della Commissione del 5 Ottobre 2020 che modifica l’allegato della Decisione d’Esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1330 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Polonia.

(2)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1330 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e in Germania in prossimità del confine con la Polonia.

(3)A fine settembre 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Oborniki, in Polonia, in una zona attualmente non elencata nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, questa zona della Polonia non elencata in tale allegato e interessata da tale recente caso di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nelle parti I e II del medesimo allegato.

(4)Sempre a fine settembre 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Sokołów in Polonia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE e situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di tale allegato. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, questa zona della Polonia elencata nella parte I di tale allegato e situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte II interessata da questo recente caso di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, del medesimo allegato.

(5)Inoltre alla fine di settembre 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel comune di Bleyen-Genschmar in Germania ed è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2020/1391 della Commissione (6) in seguito all’istituzione di una zona infetta in Germania, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE. Il suddetto caso di peste suina africana in un suino selvatico in Germania è stato individuato nelle immediate vicinanze di una zona della Polonia attualmente non elencata nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Polonia non elencata nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE e situata nelle immediate vicinanze della zona della Germania interessata da questo recente caso di peste suina africana dovrebbe figurare ora nell’elenco della parte I di detto allegato.

(6)A seguito dei recenti casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e a Bleyen-Genschmar in Germania in prossimità del confine con la Polonia, e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in Polonia è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(7)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e includerle debitamente negli elenchi dell’allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(8)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 Ottobre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.324.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2020:324:TOC

 

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