Regolamento (UE) 2020/1404 della Commissione del 30 Settembre 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello sgombro nelle zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e.

Leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di sgombro nelle zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 da parte di navi battenti bandiera polacca o immatricolate in Polonia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 alla Polonia per lo stock di sgombro nelle zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera polacca o immatricolate in Polonia è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 Settembre 2020

Per la Commissione

A nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.325.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:325:TOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 75,3% Italy
Germany 17,1% Germany
United States of America (the) 2,7% United States of America (the)

Total:

68

Countries
84797685
Today: 77
Yesterday: 40
This Week: 77
Last Week: 427
This Month: 3.474
Last Month: 2.874
This Year: 8.031
Total: 84.797.685