Regolamento (UE) 2020/1474 della Commissione del 13 Ottobre 2020.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (2), si considera che gli aiuti al di sotto di un determinato massimale concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che siano pertanto esenti, a determinate condizioni, dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(2)Il regolamento (UE) n. 360/2012 scade il 31 dicembre 2020.

(3)È necessario garantire prevedibilità e certezza del diritto predisponendo nel contempo un eventuale futuro aggiornamento del regolamento (UE) n. 360/2012 che sia in linea con l’eventuale futuro aggiornamento del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (3).

(4)Pertanto, in primo luogo, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012 dovrebbe essere prorogato. In secondo luogo, in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, dovrebbero essere valutati il regolamento (UE) n. 360/2012 e le altre norme in materia di servizi di interesse economico generale di cui alla decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 (4), alla comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (5) e alla comunicazione della Commissione «Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)» (6), nella misura in cui riguardino i servizi sociali e sanitari. La Commissione ha avviato la valutazione di tali norme già nel giugno 2019. La proroga del regolamento 360/2012 dovrebbe consentire alla Commissione di tenere conto dei risultati del controllo dell’adeguatezza, che riguarda anche il regolamento (UE) n. 1407/2013. La durata della proroga del regolamento (UE) n. 360/2012 dovrebbe pertanto essere allineata alla durata della proroga del regolamento (UE) n. 1407/2013. La proroga dovrebbe consentire alla Commissione di avere un quadro più completo del modo in cui interagiscono i diversi elementi dei due regolamenti. Essendo limitata nel tempo, la proroga dovrebbe contribuire a fornire certezza giuridica alle imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale e non dovrebbe comportare un aumento degli oneri amministrativi, in quanto le misure di compensazione che non superano i 500000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari concesse a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale continueranno ad essere considerate non costitutive di aiuti di Stato.

(5)Il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012 dovrebbe pertanto essere prorogato di tre anni, fino al 31 dicembre 2023.

(6)Alla luce delle ripercussioni economiche e finanziarie che la pandemia di COVID-19 ha sulle imprese e al fine di garantire la coerenza con la risposta politica generale adottata dalla Commissione, in particolare nel periodo 2020-2021, è necessario che le imprese divenute imprese in difficoltà a seguito della pandemia di COVID-19 continuino a risultare, per un periodo di tempo limitato, ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 360/2012,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 360/2012 è così modificato:

a)All’articolo 1, è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

«2   bis. In deroga al paragrafo 2, lettera h), il presente regolamento si applica alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma sono divenute imprese in difficoltà nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.»;

b)All’articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 Ottobre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:337:TOC

 

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