Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 Ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19.

conflitto leggi

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, l’articolo 168, paragrafo 6, e l’articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La cittadinanza dell’Unione conferisce a ogni cittadino dell’Unione il diritto alla libera circolazione.

(2)A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) dà attuazione a tale diritto. Il diritto di circolare e soggiornare liberamente è sancito anche all’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta»). Poiché l’azione dell’Unione si rivela necessaria per conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 21 TFUE e i trattati non prevedono altrimenti i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio può adottare disposizioni intese ad agevolare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente.

(3)A norma dell’articolo 168, paragrafo 1, TFUE, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

(4)Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale concernente la propagazione mondiale del nuovo coronavirus che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L’11 marzo 2020 l’OMS ha reso pubblica la sua valutazione secondo cui la COVID-19 aveva le caratteristiche per essere qualificata pandemia.

(5)Per limitare la diffusione del virus gli Stati membri hanno adottato varie misure, alcune delle quali hanno inciso sul diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quali le restrizioni all’ingresso o l’obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena.

(6)Il 13 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla COVID-19 (2) in cui ha esortato gli Stati membri a procedere insieme, in collaborazione con la Commissione, in modo proporzionato e adeguato, per sviluppare un coordinamento stretto e rafforzato tra gli Stati membri al fine di garantire l’efficacia di tutte le misure, anche, se del caso, delle misure in materia di viaggi, salvaguardando al contempo la libera circolazione all’interno dell’Unione, nonché per garantire una tutela ottimale della salute pubblica.

(7)Il 10 marzo 2020 i capi di Stato o di governo dell’Unione europea hanno evidenziato la necessità di un approccio europeo comune alla COVID-19.

(8)Da marzo 2020 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti e comunicazioni con l’obiettivo di sostenere gli sforzi di coordinamento degli Stati membri e salvaguardare la libera circolazione all’interno dell’Unione nel contesto della pandemia di COVID-19 (3).

(9)Poiché la pandemia di COVID-19 ha causato un’emergenza sanitaria senza precedenti, la protezione della salute pubblica è diventata una priorità assoluta sia per l’Unione che per gli Stati membri. Sulla base della protezione della salute pubblica, gli Stati membri possono adottare misure che limitano la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione. A norma dell’articolo 168, paragrafo 7, TFUE, la definizione delle politiche sanitarie nazionali, comprese l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, è di competenza degli Stati membri e può pertanto variare da uno Stato membro all’altro. Sebbene gli Stati membri siano responsabili di decidere in merito alle misure più appropriate per tutelare la salute pubblica, tra cui ad esempio le prescrizioni in materia di quarantena o test, è opportuno garantire il coordinamento di tali misure, al fine di salvaguardare l’esercizio del diritto alla libera circolazione e combattere una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero come la COVID-19.

(10)Nell’adottare e applicare restrizioni alla libera circolazione, gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi del diritto dell’UE, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione. La presente raccomandazione mira ad agevolare l’applicazione di tali principi, in modo coordinato, alla situazione eccezionale causata dalla pandemia di COVID-19. Pertanto i meccanismi attuati dalla presente raccomandazione dovrebbero limitarsi rigorosamente, in termini di ambito di applicazione e di tempo, alle restrizioni adottate in risposta alla pandemia attuale.

Per saperne di più:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:337:TOC

 

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