Regolamento Delegato (UE) 2021/895 della Commissione del 24 febbraio 2021 che integra il Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento sui prodotti.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (1), in particolare l’articolo 65, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)È necessario che l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sia in grado di applicare criteri e fattori chiari al momento di accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione. Il presente regolamento specifica ulteriormente tali criteri e fattori, compresi quelli elencati all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1238.

(2)È essenziale assicurare un approccio coerente all’interno dell’Unione, ferma restando la possibilità che EIOPA adotti azioni appropriate qualora si verifichino eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisti conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238. La Commissione ha invitato l’EIOPA a fornire consulenza tecnica nel settore del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

(3)L’accertamento dell’esistenza di una «minaccia», che è uno dei prerequisiti per l’utilizzo del potere di intervento da parte dell’EIOPA nella prospettiva dell’ordinato funzionamento e dell’integrità dei mercati finanziari o delle merci o della stabilità del sistema finanziario, richiede l’utilizzo di una soglia di valutazione più elevata rispetto all’esistenza di un «timore significativo», che è il prerequisito per l’intervento dell’EIOPA finalizzato ad assicurare la tutela degli investitori. L’EIOPA dovrebbe poter intervenire nei casi in cui almeno uno dei fattori o criteri di cui al presente regolamento dia adito a tale timore o minaccia.

(4)È altresì necessario tenere conto della situazione e delle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al loro contributo potenziale ai timori o alle minacce del tipo previsto all’articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.197.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A197%3ATOC

 

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