Regolamento Delegato (UE) 2021/896 della Commissione del 24 febbraio 2021 che integra il Regolamento (UE) 2019/1238 del Pe e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 9, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)I fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) sono soggetti a diverse normative settoriali nazionali e dell’Unione in materia di servizi finanziari e ai corrispondenti obblighi di segnalazione del settore alle rispettive autorità competenti, comprese le autorità europee di vigilanza. È necessario adottare un approccio standardizzato per quanto riguarda le informazioni necessarie ai fini della vigilanza, in aggiunta alle informazioni fornite ai sensi della normativa settoriale pertinente, allo scopo di ridurre la possibilità che a livello nazionale siano imposti obblighi di segnalazione aggiuntivi sostanziali e divergenti. La Commissione ha invitato l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali a fornire orientamenti tecnici.

(2)È necessario disporre di una serie standardizzata di informazioni per migliorare la comparabilità, aumentare l’efficienza ed evitare doppie segnalazioni legate agli obblighi di informazione del settore,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238 includono le seguenti informazioni:

a)Una descrizione del sistema di gestione del rischio del fornitore di PEPP, compresa la relativa governance, volto a gestire i rischi derivanti dai prodotti PEPP;

b)Una descrizione dell’attività esercitata dal fornitore di PEPP in relazione al settore in cui esso stesso opera, compresi il tipo di investimenti effettuati e la loro gestione, il fatto che gli investimenti siano attivi o passivi, l’eventuale offerta di garanzie, l’attuazione di tecniche di attenuazione del rischio, l’entità in termini di contributi e valori delle attività, nonché un elenco che comprenda lo Stato membro di origine del fornitore di PEPP e gli eventuali Stati membri ospitanti del fornitore di PEPP;

c)Informazioni sulla politica scritta che il fornitore di PEPP è tenuto a porre in essere per far fronte ai rischi pertinenti;

d)Informazioni sui principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, se del caso;

e)Una panoramica dei rischi pertinenti inerenti o connessi alla fornitura di PEPP e del modo in cui il fornitore di PEPP intende gestire tali rischi, compresi, ma non solo, i rischi finanziari e di liquidità, i rischi di mercato, i rischi di credito, i rischi di reputazione e i rischi connessi a fattori ambientali, sociali e di governance;

f)Le informazioni relative alla struttura patrimoniale del fornitore di PEPP, compresi i coefficienti patrimoniali e i livelli di leva finanziaria;

g)Informazioni sui contratti detenuti dal fornitore di PEPP o riguardanti contratti conclusi con terzi, compresi gli obblighi nei confronti dei risparmiatori in PEPP durante la fase di decumulo, o per la fornitura di sottoconti PEPP.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.197.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A197%3ATOC

 

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