Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1779 del Consiglio del 5 ottobre 2021 recante modifica della Decisione d’Esecuzione 2009/1013/UE.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la Repubblica d’Austria («Austria») ad applicare una misura speciale di deroga alla direttiva 2006/112/CE («misura speciale»). In seguito a proroghe successive, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2021.

(2)L’articolo 168 bis è stato inserito nella direttiva 2006/112/CE dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio (3) al fine di limitare la detrazione alla parte di uso professionale effettivo e applicare così in modo più efficace il principio secondo cui la detrazione si applica solo nella misura in cui i beni e i servizi in questione sono utilizzati ai fini dell’impresa del soggetto passivo. L’articolo 1 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE è stato modificato per includere un riferimento all’articolo 168 bis della direttiva 2006/112/CE. Il titolo della decisione di esecuzione 2009/1013/UE deve pertanto fare riferimento anche all’articolo 168 bis della direttiva 2006/112/CE.

(3)La misura speciale deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. La misura speciale è volta ad escludere dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90 % per esigenze private proprie o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche.

(4)La misura speciale è intesa a semplificare la procedura di imposizione e di riscossione dell’IVA. Essa influisce in modo trascurabile sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

(5)Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 marzo 2021 l’Austria ha chiesto di essere autorizzata a continuare ad applicare tale misura speciale («domanda»).

(6)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri con lettera del 7 aprile 2021. Con lettera dell’8 aprile 2021 la Commissione ha comunicato all’Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.

(7)Secondo l’Austria la misura speciale si è rivelata molto efficace nel semplificare la riscossione dell’IVA e impedire l’evasione e l’elusione fiscale. La misura riduce gli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni fiscali, in quanto non vi è necessità di effettuare un controllo dell’uso successivo dei beni e servizi ai quali si applica l’esclusione dalla detrazione al momento dell’acquisto. È opportuno pertanto che l’Austria continui ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024.

(8)Nel caso in cui ritenga necessaria una proroga oltre il 2024, l’Austria dovrebbe presentare alla Commissione entro il 31 marzo 2024 una domanda di proroga, corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata.

(9)La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1013/UE.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.360.01.0120.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A360%3ATOC

 

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