Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1780 del Consiglio del 5 ottobre 2021 recante modifica della decisione 2009/790/CE.

EurLex

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 287, punto 14, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia («Polonia») può applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)La decisione 2009/790/CE del Consiglio (2) autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE per esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 40 000 EUR («misura di deroga»).

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio (3), ha autorizzato la Polonia ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2021 o fino all’entrata in vigore di una direttiva di modifica delle disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

(4)Con lettera protocollata dalla Commissione il 1o marzo 2021 la Polonia ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a prorogare l’applicazione della misura di deroga fino al 31 dicembre 2024 («domanda»).

(5)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 25 marzo 2021, ha trasmesso la domanda presentata agli altri Stati membri, eccetto Cipro, e, con lettera del 26 marzo 2021, a Cipro. Con lettera del 29 marzo 2021 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.

(6)La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 intitolata «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l’Europa).

(7)In base alle informazioni fornite dalla Polonia, la misura di deroga avrà un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale nazionale riscosso nella fase del consumo finale. I soggetti passivi avranno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale.

(8)A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio (4), la Polonia non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2021 e successivi.

(9)Tenuto conto dell’incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi relativi all’IVA e dei costi per le piccole imprese, è opportuno autorizzare la Polonia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.

(10)La direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (5) ha modificato gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese stabilendo nuove norme per le piccole imprese, compresa la soglia massima del volume d’affari annuo di 85 000 EUR o del controvalore in moneta nazionale dello Stato membro.

(11)È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, a norma della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. É pertanto opportuno autorizzare la Polonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/790/CE,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione 2009/790/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

A. ŠIRCELJ

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.360.01.0122.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A360%3ATOC

 

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