Decisione (UE) 2022/936 del Consiglio del 13 giugno 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 14a riunione del comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia.

Eurlex 100

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (COTIF) mediante l’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (COTIF) (1).

(2)A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF, è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) dell’OTIF.

(3)A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF e conformemente all’articolo 6 dell’appendice F della COTIF sulle regole uniformi relative alla convalida di norme tecniche e all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale, il CTE è competente per l’adozione o la modifica, tra l’altro, delle prescrizioni tecniche uniformi («UTP») relative alle applicazioni telematiche per il trasporto merci («UTP TAF»).

(4)Conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della COTIF e agli articoli 7 bis e 21 dell’appendice G della COTIF sulle regole uniformi relative all’ammissione tecnica del materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale («regole uniformi ATMF»), il CTE è competente per l’adozione o la modifica dell’allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all’applicazione di UTP.

(5)Il CTE ha inserito nell’ordine del giorno della sua 14a sessione, che si terrà il 14 e 15 giugno 2022, una proposta di decisioni di modifica delle UTP TAF e la revisione dell’allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all’applicazione di UTP.

(6)Gli obiettivi cui mirano le decisioni del CTE sono allineare l’UTP TAF al regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione (2), e allineare l’allegato B delle regole uniformi ATMF alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)Il comitato di revisione istituito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della COTIF («comitato di revisione») dovrà svolgere una procedura scritta al fine di decidere in merito alla modifica dell’articolo 3 bis, paragrafo 5, e dell’articolo 15, paragrafo 2, delle regole uniformi ATMF.

(8)L’obiettivo cui mira la decisione del comitato di revisione è allineare le regole uniformi ATMF alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CTE e, per quanto riguarda la revisione delle regole uniformi ATMF, in sede di comitato di revisione dell’OTIF, poiché le decisioni proposte vincoleranno l’Unione.

(10)Le decisioni previste dell’OTIF sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell’Unione in quanto contribuiscono all’allineamento della normativa OTIF alle disposizioni equivalenti del diritto dell’Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 14a sessione del CTE della COTIF per quanto riguarda le modifiche dell’UTP TAF e la revisione dell’allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all’applicazione delle UTP è la seguente:

1)votare a favore dell’aggiornamento dell’UTP TAF, proposto dal CTE (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22004-CTE14);

2)votare a favore dell’aggiornamento dell’allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all’applicazione delle UTP, proposto dal CTE (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22005-CTE14).

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta del comitato di revisione per quanto riguarda la revisione parziale delle regole uniformi ATMF consiste nel votare a favore della proposta del CTE di modificare l’articolo 3 bis, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafo 2, delle regole uniformi ATMF (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22019-CTE14-7).

Articolo 3

Una volta adottate, le decisioni del CTE e del comitato di revisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’indicazione della data di entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. FESNEAU

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0035.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC

 

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