Regolamento (UE) 2023/1536 della Commissione del 25 luglio 2023 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di nicotina in o su determinati prodotti.

Giustizia 1223

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui («LMR») per la nicotina sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Il regolamento (UE) 2023/377 della Commissione (2) ha ridotto l’LMR provvisorio per la nicotina nei tè dall’attuale livello di 0,6 mg/kg a 0,5 mg/kg, sulla base di dati di monitoraggio che hanno dimostrato che è possibile ottenere detto livello inferiore. Questo livello sarà ulteriormente ridotto a 0,4 mg/kg dopo il 22 febbraio 2026, salvo ulteriori modifiche introdotte alla luce delle nuove informazioni trasmesse entro il 30 giugno 2025. Poiché l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») aveva individuato rischi inaccettabili per i consumatori derivanti dall’LMR vigente per i tè (3), il regolamento (UE) 2023/377 non ha previsto disposizioni transitorie per i tè prodotti prima della modifica degli LMR.

(3)L’Autorità ha ricevuto nuove informazioni dall’Irlanda da cui emerge che i dati sul consumo irlandese, sulla base dei quali l’Autorità ha individuato rischi inaccettabili per i consumatori derivanti dall’attuale LMR per la nicotina nei tè, non riflettevano accuratamente l’esposizione dei bambini nel paese e comporterebbero una sovrastima del rischio. Sulla base di queste nuove informazioni, l’Autorità ha condotto una nuova valutazione del rischio alimentare acuto (a breve termine) per la nicotina nei tè escludendo i dati sul consumo irlandese precedentemente considerati, e ha concluso che l’attuale LMR di 0,6 mg/kg per la nicotina nei tè è sicuro per i consumatori (4). Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è pertanto opportuno prevedere un regime transitorio per i tè prodotti prima della riduzione dell’LMR per la nicotina nei tè a 0,5 mg/kg, previsto dal regolamento (UE) 2023/377, in quanto è mantenuto un livello elevato di protezione dei consumatori.

(4)Per quanto riguarda la nicotina nella rosa canina, per la quale il regolamento (UE) 2023/377 ha ridotto l’LMR provvisorio da 0,3 mg/kg a 0,2 mg/kg, l’Autorità ha confermato i rischi inaccettabili precedentemente individuati per i consumatori, derivanti dall’attuale LMR di 0,3 mg/kg. Non è pertanto possibile consentire un regime transitorio per la rosa canina prodotta prima della riduzione dell’LMR.

(5)Per quanto riguarda la nicotina nelle spezie da semi e nelle spezie da frutta, il regolamento (UE) 2023/377 ha fissato LMR provvisori a 0,02 mg/kg fino al 22 febbraio 2030 in attesa della presentazione e valutazione di nuovi dati e informazioni sulla presenza in natura o sulla formazione della nicotina nei prodotti in questione. La Commissione ha ricevuto nuove informazioni dai laboratori di riferimento dell’Unione europea secondo cui per le spezie da semi e le spezie da frutta potrebbe essere più appropriato un limite di determinazione (LOD) di 0,05 mg/kg. È pertanto opportuno fissare gli LMR per tali prodotti al limite di determinazione di 0,05 mg/kg. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro il 22 febbraio 2030.

(6)Per quanto riguarda la nicotina nella cannella, il regolamento (UE) 2023/377 ha fissato un LMR provvisorio a 0,07 mg/kg sulla base di un insieme di dati per le spezie da corteccia, le spezie da radici e rizomi, le spezie da boccioli, le spezie da pistilli di fiori e le spezie da arilli. Di recente sono stati presentati alla Commissione dati di monitoraggio specifici sulla cannella dai quali emerge che in questo prodotto possono essere presenti residui a livelli superiori all’LMR provvisorio stabilito dal regolamento (UE) 2023/377. Sulla base di questi dati più specifici, l’LMR provvisorio dovrebbe essere fissato a un livello di 0,2 mg/kg, corrispondente al 95° percentile di tutti i risultati del campione. Tale LMR sarà riesaminato, tenendo conto dei dati di monitoraggio supplementari disponibili, entro il 22 febbraio 2030.

(7)Le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto delle relative valutazioni dei rischi dell’Autorità (5) e dei fattori pertinenti alla materia in esame.

(8)Per motivi tecnici le modifiche degli LMR per le spezie da semi, le spezie da frutta e la cannella dovrebbero applicarsi successivamente a quelle del regolamento (UE) 2023/377, mentre la disposizione transitoria relativa ai nuovi LMR per il tè di cui al regolamento (UE) 2023/377 dovrebbe applicarsi contemporaneamente al regolamento (UE) 2023/377 al fine di evitare una lacuna nel regime transitorio.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

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