Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1537 della Commissione del 25 luglio 2023 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia 1223

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 10, l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2022/2379 istituisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee relative agli input e agli output agricoli.

(2)Le norme transitorie sulla tematica dettagliata dell’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura si applicano per gli anni 2025, 2026 e 2027, come stabilito all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379. In base a tali norme, i dati relativi all’uso devono essere trasmessi una sola volta, per l’anno di riferimento 2026.

(3)Le statistiche sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari dovrebbero essere raccolte annualmente a partire dall’anno di riferimento 2025.

(4)È necessario specificare i requisiti in materia di dati per la produzione di statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda i prodotti fitosanitari al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l’armonizzazione.

(5)Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce che i dati statistici relativi alla dimensione della produzione biologica sono essenziali per monitorare i progressi del piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica nell’Unione. L’uso di prodotti fitosanitari nella produzione biologica costituisce una parte importante di tali dati.

(6)A norma dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, il presente regolamento specifica gli elementi tecnici dei dati da fornire. Tali elementi sono costituiti dall’elenco delle variabili, dalla descrizione delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e dai termini per la trasmissione dei dati.

(7)La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, per evitare incoerenze tra gli Stati membri. In particolare, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379, in deroga all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), è necessario specificare un elenco comune di colture affinché tutti gli Stati membri forniscano informazioni sull’uso dei prodotti fitosanitari. L’elenco dovrebbe coprire, insieme ai prati permanenti, il 75 % della superficie agricola utilizzata a livello dell’Unione. L’elenco può essere integrato dagli Stati membri con colture rilevanti a livello nazionale.

(8)È opportuno specificare ulteriormente i periodi di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379.

(9)Qualora l’operazione sia ritenuta fattibile da un punto di vista tecnico, la copertura dei set di dati può essere riveduta per includere statistiche sull’uso dei prodotti fitosanitari per il trattamento delle sementi e negli impianti di stoccaggio.

(10)Affinché le statistiche sui prodotti fitosanitari mantengano la loro coerenza con gli aggiornamenti periodici dell’elenco delle sostanze attive approvate, è necessario che siano allineate al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

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EurLex

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