Regolamento Delegato (UE) 2023/2534 della Commissione del 13 luglio 2023 che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (2) stabilito dalla Commissione definisce le priorità di lavoro nell’ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro individua i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione, anche per quanto riguarda le asciugabiancheria per uso domestico. Inoltre le asciugabiancheria per uso domestico rientrano nei tre gruppi principali destinati al riesame prima della fine del 2025 dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 (3).

(2)Si stima che le misure previste dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 possano tradursi in un risparmio totale annuo di energia finale superiore a 170 TWh nel 2030, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa 24 milioni di tonnellate all’anno nel 2030. Per le asciugabiancheria per uso domestico si potrebbe ottenere un risparmio di energia elettrica di 0,6 TWh/anno entro il 2030, e di 1,7 TWh/anno entro il 2040.

(3)La Commissione ha stabilito le disposizioni relative all’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico nel regolamento delegato (UE) n. 392/2012 (4).

(4)Le asciugabiancheria per uso domestico rientrano tra i gruppi di prodotti contemplati dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369, per i quali la Commissione deve adottare un atto delegato al fine d’introdurre etichette riscalate da A a G da esporre nei negozi e online 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato.

(5)L’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 impone alla Commissione di rivedere il regolamento delegato stesso alla luce del progresso tecnologico. La Commissione ha rivisto il regolamento e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle asciugabiancheria, nonché il comportamento degli utenti in condizioni reali. La revisione è stata condotta in stretta collaborazione con i portatori di interessi e gli interlocutori dell’Unione e di paesi terzi. I risultati della revisione sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.

(6)Dalla revisione è emersa la necessità di modificare i requisiti di etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico.

(7)Gli aspetti ambientali delle asciugabiancheria per uso domestico, ritenuti significativi ai fini del presente regolamento, sono il consumo di energia durante la fase d’uso, la generazione di rifiuti alla fine del ciclo di vita, le emissioni nell’atmosfera nella fase di produzione (a causa dell’estrazione e della lavorazione di materie prime) e nella fase d’uso (a causa del consumo di energia elettrica).

(8)Dalla revisione emerge che il consumo di energia elettrica delle asciugabiancheria per uso domestico può essere ulteriormente ridotto attuando misure di etichettatura energetica che si concentrino su una migliore differenziazione dei prodotti. Questo incentiverà i fornitori a migliorare ulteriormente l’efficienza energetica e delle risorse delle asciugabiancheria per uso domestico.

(9)L’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico consente ai consumatori di compiere scelte informate a favore degli apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse. Una specifica indagine condotta tra i consumatori in conformità con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 ha confermato la comprensibilità e la pertinenza delle informazioni riportate sull’etichetta.

(10)Il piano d’azione dell’UE per l’economia circolare (5) e il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 sottolineano l’importanza di utilizzare il quadro per la progettazione ecocompatibile e per l’etichettatura energetica al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e più efficiente sotto il profilo delle risorse.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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