Regolamento Delegato (UE) 2023/2590 della Commissione del 13 luglio 2023 che integra il Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 (1) della Commissione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 6, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2144, i veicoli a motore delle categorie M e N devono essere dotati di determinati sistemi avanzati, fra cui il sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente. L’allegato II di tale regolamento reca le prescrizioni per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente.

(2)In conformità all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2019/2144, il sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente è un sistema che aiuta il conducente a continuare a prestare attenzione alla situazione del traffico e che avverte il conducente quando si distrae. In considerazione dell’ampia varietà di caratteristiche dei conducenti, della variabilità delle posizioni a sedere e della relativa immaturità del mercato per quanto riguarda le tecnologie esistenti, i requisiti di prestazione per i sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente dovrebbero essere fissati a un livello realistico e raggiungibile alla luce dell’esperienza limitata acquisita dai sistemi sul mercato e dello spazio necessario per l’ulteriore innovazione di questi sistemi. Allo stesso tempo tali requisiti dovrebbero essere tecnologicamente neutri, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie. Il presente regolamento è pertanto incentrato sull’emissione di avvisi ai conducenti in caso di distrazione visiva prolungata.

(3)Successivamente la Commissione continuerà la sua attività per indagare ulteriormente i requisiti, elaborarli e adottarli entro luglio 2027 in linea con i progressi tecnologici dei sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente, in conformità all’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2144. Nel quadro dei progressi suddetti dovranno essere tenuti in considerazione la distrazione intermittente, l’accertamento dei tipi di distrazione del conducente diversi da quella visiva (ad esempio la distrazione cognitiva), il movimento del corpo del conducente (ad esempio se guarda indietro) e la prevenzione della distrazione mediante strumenti tecnici.

(4)Il presente regolamento dovrebbe stabilire aspettative ragionevoli per la varietà di caratteristiche dei conducenti e delle posizioni a sedere per le quali dovrebbero avere efficacia i sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente. I costruttori dovrebbero dimostrare che i loro sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente sono efficaci per la varietà definita di caratteristiche dei conducenti e delle posizioni a sedere.

(5)La tabella di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, che comprende l’elenco dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento, non contiene alcun riferimento ad atti normativi riguardanti i sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente. È pertanto necessario introdurre in tale allegato un riferimento al presente regolamento. È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/2144.

(6)In considerazione del fatto che i sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente di cui al regolamento (UE) 2019/2144 saranno obbligatori a decorrere dal 7 luglio 2024 come indicato nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, il presente regolamento entrerà in vigore alla stessa data.

(7)Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, in quanto riguardano le norme concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente. In conseguenza delle norme stabilite nel presente regolamento, è necessario aggiungere un riferimento al presente regolamento nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144. È pertanto opportuno stabilire tali disposizioni in un unico regolamento delegato.

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EurLex

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