Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/2605 della Commissione del 22 novembre 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/926 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione (2) («regolamento iniziale»), la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India («misure iniziali») (3). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione di tale dazio antidumping è denominata in appresso l’«inchiesta antidumping iniziale».

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione (4), la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni dello stesso prodotto originario dell’India. L’inchiesta che ha condotto all’istituzione di tale dazio compensativo è denominata in appresso l’«inchiesta antisovvenzioni iniziale».

(3)Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2022/926 (5) e (UE) 2022/927 (6), la Commissione ha mantenuto, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il dazio antidumping definitivo e il dazio compensativo definitivo per altri cinque anni.

(4)Nel regolamento iniziale, il margine di dumping stabilito per Electrosteel Castings Ltd. («ECL» o «richiedente» o «società») è stato fissato al 4,1 %. Nell’inchiesta antisovvenzioni iniziale distinta relativa allo stesso prodotto dallo stesso paese interessato, il dazio compensativo stabilito per ECL era del 9 %, di cui il 6,04 % era basato su sovvenzioni condizionate alle esportazioni.

(5)In linea con il regolamento antidumping di base e il regolamento (UE) 2016/1037 della Commissione (7) («regolamento antisovvenzioni di base»), la Commissione ha tenuto conto del fatto che tre dei regimi di sovvenzioni oggetto dell’inchiesta erano sovvenzioni all’esportazione che hanno effettivamente ridotto i prezzi all’esportazione e quindi aumentato di conseguenza il margine di dumping.

(6)La Commissione ha pertanto detratto dal margine di dumping gli importi delle sovvenzioni accertati in relazione ai regimi condizionati alle esportazioni nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni iniziale. In base a questo metodo il dazio antidumping definitivo per il richiedente è stato ridotto allo 0 %.

1.2.Domanda di riesame intermedio parziale

(7)Il 22 settembre 2022 la Commissione ha annunciato, con un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’apertura di un riesame intermedio parziale («avviso di apertura») delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base (8).

(8)Il riesame, il cui ambito era limitato all’esame del dumping del produttore esportatore ECL, è stato avviato su domanda del richiedente. La domanda è stata presentata in seguito a una fusione avvenuta tra il richiedente e la sua società collegata Srikalahasthi Pipes Ltd. («SPL»), decisa dal consiglio di amministrazione nell’ottobre 2020.

(9)La fusione tra ECL e SPL ha portato a una situazione in cui era probabile che le misure antidumping in vigore non fossero più necessarie o non fossero più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base. Questo perché il margine di dumping calcolato nell’inchiesta antidumping iniziale non comprendeva le vendite di SPL sul mercato interno. Inoltre la documentazione giuridica della fusione prevedeva «sinergie» che avrebbero potuto incidere sulla struttura dei costi e, di conseguenza, sul margine di dumping del richiedente.

(10)La Commissione ha ritenuto che la domanda contenesse elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale mutamento aveva un carattere duraturo.

Per saperne di più:

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EurLex

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