Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/2606 della Commissione del 22 novembre 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1001 recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 quinquies, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2003/87/CE ha istituito un fondo per sostenere gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica di determinati Stati membri («Fondo per la modernizzazione»). Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del Fondo per la modernizzazione.

(2)La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato sotto diversi aspetti l’articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, che istituisce il Fondo per la modernizzazione. Tra le altre cose, la gamma degli investimenti prioritari è stata ampliata per includere le infrastrutture per una mobilità a zero emissioni e il sostegno del Fondo per la modernizzazione è stato esteso a Grecia, Portogallo e Slovenia. È pertanto opportuno allineare le norme dettagliate sul funzionamento del Fondo per la modernizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 alla direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959.

(3)La direttiva 2003/87/CE specifica quali entrate del Fondo per la modernizzazione possono essere utilizzate per investimenti riguardanti combustibili fossili gassosi. Essa specifica inoltre quali proventi devono essere utilizzati conformemente ai criteri «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), laddove tali proventi siano utilizzati per un’attività economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l’attività economica arrechi un danno significativo a uno o più obiettivi ambientali pertinenti. Per garantire il rispetto di questi obblighi è opportuno effettuare una distinzione, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001, tra diverse categorie e sottocategorie di entrate del Fondo per la modernizzazione nelle procedure per la presentazione e la valutazione delle proposte di investimento.

(4)Per rafforzare la sana gestione finanziaria del Fondo per la modernizzazione, i progetti per i quali il sostegno richiesto nell’ambito del Fondo supera i 70 000 000 EUR («progetti su larga scala»), e che pertanto potrebbero ragionevolmente essere attuati in un arco temporale più lungo o in fasi, dovrebbero essere oggetto di esborsi scaglionati sulla base di un calendario proposto dallo Stato membro beneficiario. Le norme relative al primo esborso e a quelli successivi che si applicano ai regimi dovrebbero applicarsi anche ai progetti su larga scala. Nel richiedere gli esborsi successivi, lo Stato membro beneficiario dovrebbe fornire informazioni sull’attuazione del progetto su larga scala.

(5)Per migliorare la trasparenza dei finanziamenti del Fondo per la modernizzazione, i portatori di interessi dovrebbero essere consultati in merito alle proposte di investimento relative a progetti e regimi su larga scala per i quali il sostegno totale richiesto supera i 100 000 000 EUR («regimi su larga scala») prima che tali progetti e regimi siano presentati alla Banca europea per gli investimenti («BEI») e al comitato per gli investimenti. È opportuno che gli Stati membri beneficiari stabiliscano la procedura da seguire per la consultazione.

(6)Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del Fondo per la modernizzazione per i regimi che possono comportare un gran numero di piccoli investimenti attuati nell’arco di diversi anni, nel richiedere gli esborsi successivi lo Stato membro beneficiario dovrebbe fornire informazioni sull’attuazione di tali regimi. Inoltre, perché i regimi a lungo termine continuino a conseguire gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione, è opportuno limitarne la durata a un massimo di cinque anni, al termine dei quali gli Stati membri beneficiari che desiderano portare avanti il regime possono presentare una nuova proposta di investimento, che dovrebbe essere oggetto di una valutazione completa.

(7)Ai fini della certezza del diritto per i regimi confermati dalla BEI o di cui il comitato per gli investimenti ha raccomandato il finanziamento prima del 5 giugno 2023 (vale a dire prima dell’entrata in vigore della direttiva (UE) 2023/959, che ha inserito l’articolo 10 septies nella direttiva 2003/87/CE), è opportuno stabilire che gli esborsi successivi per tali regimi non dipendono dalla conformità del regime all’articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE. Gli esborsi per gli investimenti confermati dalla BEI o di cui il comitato per gli investimenti ha raccomandato il finanziamento il 5 giugno 2023 o dopo tale data devono invece essere conformi a detto articolo.

(8)Per promuovere l’uso efficiente delle risorse del Fondo per la modernizzazione ed evitare che rimangano destinate a investimenti non attuati, è opportuno migliorare le norme applicabili agli investimenti interrotti. Un investimento dovrebbe essere considerato interrotto se, dopo un certo periodo, non ha portato a un impegno giuridico vincolante tra lo Stato membro o l’autorità di gestione del regime e il destinatario finale delle risorse del Fondo per la modernizzazione, o se non ha ottenuto nessun sostegno, a meno che lo Stato membro beneficiario non possa dimostrare che l’investimento è in corso di attuazione.

(9)Le norme che disciplinano il funzionamento del comitato per gli investimenti dovrebbero essere aggiornate per tenere conto dell’ampliamento della composizione del comitato, che ora comprende i rappresentanti dei nuovi Stati membri beneficiari.

(10)Per migliorare la coerenza degli investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione e fare sì che contribuiscano agli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia, gli Stati membri beneficiari dovrebbero trasmettere la panoramica degli investimenti previsti insieme alla relazione annuale. La relazione annuale dovrebbe illustrare il rapporto tra gli investimenti previsti e i piani nazionali per l’energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). I portatori di interessi dovrebbero essere consultati in merito alla prima stesura della panoramica degli investimenti previsti. È opportuno che gli Stati membri beneficiari stabiliscano la procedura da seguire per la consultazione.

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