Direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la Direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce norme a livello dell’Unione concernenti la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Contemporaneamente la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce, tra l’altro, norme applicabili ai contratti a distanza per la vendita di beni e la prestazione di servizi, conclusi tra un professionista e un consumatore.

(2)L’articolo 169, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che l’Unione deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 del medesimo. L’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») dispone che nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

(3)Nel quadro del mercato interno, per salvaguardare la libertà di scelta è necessario un livello elevato di protezione dei consumatori nel settore dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori nella vendita a distanza.

(4)Il modo migliore per conseguire lo stesso livello elevato di protezione dei consumatori in tutto il mercato unico è la piena armonizzazione. Essa è necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per creare un mercato interno ben funzionante. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto essere autorizzati a mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva per gli aspetti da essa disciplinati, salvo che sia altrimenti disposto nella direttiva stessa. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre disposizioni nelle rispettive legislazioni nazionali.

(5)La direttiva 2002/65/CE è stata oggetto di diversi riesami, da cui è emerso che la progressiva introduzione della legislazione settoriale dell’Unione ha comportato notevoli sovrapposizioni tra tale legislazione e la direttiva 2002/65/CE, e che la digitalizzazione ha esacerbato alcuni aspetti che non sono pienamente trattati da tale direttiva.

(6)La digitalizzazione ha contribuito a sviluppi del mercato che non erano previsti al momento dell’adozione della direttiva 2002/65/CE. In effetti i rapidi sviluppi tecnologici avvenuti in seguito hanno condotto a cambiamenti significativi nel mercato dei servizi finanziari. Sebbene a livello dell’Unione siano stati adottati numerosi atti settoriali, i servizi finanziari offerti ai consumatori si sono notevolmente evoluti e diversificati. Sono apparsi nuovi prodotti, in particolare nell’ambiente online, e il loro utilizzo continua a svilupparsi, spesso in modo rapido e imprevedibile. A tale riguardo, l’applicazione orizzontale della direttiva 2002/65/CE rimane rilevante. L’applicazione di tale direttiva ai servizi finanziari ai consumatori non disciplinati dalla legislazione settoriale dell’Unione ha comportato l’applicazione di una serie di norme armonizzate a vantaggio dei consumatori e dei professionisti. Tale funzione di «rete di sicurezza» contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, assicurando al tempo stesso parità di condizioni tra i professionisti.

(7)Per far fronte al fatto che la progressiva introduzione della legislazione settoriale dell’Unione ha comportato notevoli sovrapposizioni tra tale legislazione e la direttiva 2002/65/CE e che la digitalizzazione ha esacerbato alcuni aspetti che non sono pienamente trattati da tale direttiva, tra cui le modalità e la tempistica con cui le informazioni dovrebbero essere fornite al consumatore, è necessario rivedere le norme applicabili ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza tra un consumatore e un professionista, garantendo nel contempo l’applicazione della funzione di «rete di sicurezza» per i servizi finanziari che non sono contemplati dalla legislazione settoriale dell’Unione o che sono esclusi dall’ambito di applicazione degli atti dell’Unione che disciplinano specifici servizi finanziari.

(8)Al fine di garantire un livello di protezione dei consumatori uniforme in tutta l’Unione e prevenire divergenze che ostacolino la conclusione di contratti di servizi finanziari nel mercato interno, sono necessarie norme che garantiscano la certezza del diritto e la trasparenza per i professionisti, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, e che stabiliscano per i consumatori di tutti gli Stati membri diritti legalmente esercitabili e obblighi giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese nell’applicazione delle norme di recepimento della presente direttiva. La nozione di microimpresa e di piccola e media impresa dovrebbe essere intesa secondo la definizione dell’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (5).

(9)La direttiva 2011/83/UE, analogamente alla direttiva 2002/65/CE, prevede il diritto all’informazione precontrattuale e il diritto di recesso per taluni contratti conclusi a distanza con i consumatori. La complementarità tra tali direttive è tuttavia limitata, poiché la direttiva 2011/83/UE non riguarda i servizi finanziari, che sono ivi definiti come servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa e servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento. In tale contesto, un conto di risparmio immobiliare e un contratto di credito al consumo dovrebbero essere considerati servizi finanziari. La vendita di beni come metalli preziosi, diamanti, vino o whisky non dovrebbe essere considerata di per sé un servizio finanziario.

(10)L’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2011/83/UE ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza dovrebbe garantire la necessaria complementarità. Tuttavia, a causa della specifica natura dei servizi finanziari ai consumatori, in particolare per via della loro complessità, non è opportuno che tutte le disposizioni della direttiva 2011/83/UE si applichino ai contratti di servizi finanziari ai consumatori conclusi a distanza. Aggiungendo nella direttiva 2011/83/UE un capo dedicato contenente norme applicabili solo ai contratti di servizi finanziari ai consumatori conclusi a distanza, possono essere garantite la chiarezza e la certezza del diritto necessarie.

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