Regolamento (UE) 2023/2694 del Consiglio del 27 novembre 2023 che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni sulle eccezioni umanitarie.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’Unione è in grado d’imporre misure restrittive, fra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi designati. L’attuazione di tali misure avviene mediante regolamenti del Consiglio.

(2)Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2664 (2022). In virtù del paragrafo 1 di tale risoluzione, sono permessi la fornitura, il trattamento o il pagamento dei fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura dei beni e servizi necessari per garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria e sostenere le altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta da determinati soggetti; tali operazioni non costituiscono quindi una violazione delle sanzioni in forma di congelamento dei beni imposte dal Consiglio di sicurezza stesso o dai relativi comitati per le sanzioni.

(3)Il 14 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/338 (1) e il regolamento (UE) 2023/331 (2), con cui ha introdotto l’esenzione umanitaria conforme alla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei regimi di misure restrittive dell’Unione che attuano le misure decise da detto Consiglio di sicurezza o dai relativi comitati per le sanzioni. Il 31 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/726 (3) e il regolamento (UE) 2023/720 (4), con cui ha introdotto l’esenzione umanitaria conforme alla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei regimi di misure restrittive dell’Unione che attuano sia le misure decise da detto Consiglio di sicurezza o dai relativi comitati per le sanzioni sia le misure complementari stabilite dal Consiglio.

(4)Al fine di aumentare l’uniformità e la coerenza tra i regimi di misure restrittive dell’Unione e con le misure restrittive adottate dall’UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni e garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali, il Consiglio ritiene che sia opportuno introdurre in taluni regimi di misure restrittive dell’Unione un’esenzione dalle misure di congelamento dei beni e alle restrizioni alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche per le persone fisiche o giuridiche e le entità designate, a vantaggio dei soggetti di cui all’UNSCR 2664 (2022), e delle organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario e delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro o da agenzie specializzate degli Stati membri. Il Consiglio ritiene inoltre che sia opportuno introdurre un meccanismo di deroga o modificare un meccanismo di deroga esistente per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione.

(5)Il 27 novembre 2023 Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2686 (5) che modifica talune decisioni del Consiglio per inserirvi disposizioni sulle eccezioni umanitarie.

(6)Poiché le modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Per saperne di più:

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EurLex

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