Regolamento Delegato (UE) 2023/2652 della Commissione del 15 settembre 2023 che modifica e rettifica il Regolamento delegato (UE) 2022/2292.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k), e l’articolo 126, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare al fine di garantire che le partite di animali e merci provenienti da paesi terzi o loro regioni e destinate al consumo umano che entrano nell’Unione siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g) e h) del suddetto articolo, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano.

(3)L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 dovrebbe indicare chiaramente quali sono il miele e i prodotti dell’apicoltura che rientrano nell’ambito di applicazione delle prescrizioni relative al miele e ai prodotti dell’apicoltura di cui a tale regolamento delegato. È pertanto necessario fare riferimento alla definizione di tali prodotti contenuta nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio (3).

(4)Per i prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, la prova della conformità alle prescrizioni supplementari di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 fornisce sufficienti garanzie della conformità alla legislazione dell’Unione in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Per tali prodotti della pesca, la contaminazione derivante dall’ambiente costituisce il principale pericolo per la sicurezza alimentare. La conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 fornisce garanzie per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni dell’UE relative alla contaminazione derivante dall’ambiente, in particolare alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (4). Sui prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico devono inoltre essere effettuati controlli ufficiali dai paesi terzi per quanto riguarda i residui e i contaminanti in conformità all’articolo 70 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (5). È pertanto opportuno esentare detti prodotti della pesca dalle prescrizioni supplementari di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.

(5)I risultati di una recente azione coordinata dell’Unione hanno evidenziato che sul mercato dell’Unione è presente una percentuale significativa di miele o altri prodotti dell’apicoltura adulterati importati (6).

(6)Al fine di garantire che il miele e gli altri prodotti dell’apicoltura destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi e destinati all’immissione in commercio nell’Unione siano conformi alla normativa in materia di alimenti, sicurezza alimentare, integrità e salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, è necessario intensificare i controlli ufficiali su questi prodotti.

(7)L’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 impone alle autorità competenti degli Stati membri di intensificare i controlli ufficiali sulle partite se hanno motivo di sospettare pratiche fraudolente o ingannevoli. L’articolo 65, paragrafo 5, dello stesso regolamento impone a dette autorità competenti di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri la propria decisione di intensificare tali controlli ufficiali. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione (7) stabilisce norme relative alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un’esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su determinati prodotti che entrano nell’Unione ai fini dell’immissione in commercio, al fine di garantire un approccio armonizzato all’esecuzione coordinata di tali controlli ufficiali intensificati. L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione prevede che, nel notificare alla Commissione e agli altri Stati membri la loro decisione di intensificare i controlli ufficiali, le autorità competenti indichino lo stabilimento di origine, che deve figurare in un elenco redatto conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625. Non esiste un tale elenco di stabilimenti di paesi terzi che producono miele o altri prodotti dell’apicoltura destinati al consumo umano. È pertanto necessario stabilire detto elenco.

(8)Conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, le partite di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente, determinati prodotti a base di carne, gelatina e collagene possono entrare nell’Unione solo se tali prodotti sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca situati in paesi terzi autorizzati e figuranti in un elenco conformemente all’articolo 13 del medesimo regolamento delegato. Dovrebbe essere consentito l’ingresso nell’Unione di tali prodotti di origine animale anche quando sono derivati da materie prime ottenute negli Stati membri, in quanto tali materie prime soddisfano ugualmente le prescrizioni della normativa dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.

(9)Conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti destinati al consumo umano è consentito solo se sono accompagnate da un certificato ufficiale. È opportuno chiarire che tale prescrizione si applica anche agli animali destinati alla produzione di alimenti. L’articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento delegato prevede inoltre che l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti sia consentito solo se sono accompagnate da un certificato ufficiale, tranne nel caso di partite per le quali l’Unione non è la destinazione finale. Gli animali e le merci destinati al consumo umano solo in transito attraverso l’Unione sono tuttavia esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/2292. Per coerenza con l’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/2292, è opportuno modificare l’articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento delegato sopprimendo il riferimento al caso in cui l’Unione non sia la destinazione finale.

(10)Nelle prescrizioni relative ai prodotti composti di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 si fa riferimento alle carni trasformate. Dato che la nozione di «carni trasformate» non è definita nella normativa dell’Unione e per coerenza con altre prescrizioni relative ai prodotti composti stabilite in tale regolamento delegato, è opportuno sostituire l’espressione «carni trasformate» con «prodotti a base di carne» negli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.

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EurLex

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