Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio del 10 gennaio 2024 che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e i pareri dei consigli consultivi.

(2)Il Consiglio è chiamato ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, prevede che le possibilità di pesca debbano essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca debbano essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro, per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(3)Pertanto, conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(4)Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. Il piano mira a raggiungere e mantenere il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) per gli stock bersaglio, garantendo che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

(5)Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1 di tale regolamento devono essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente all'MSY in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1° gennaio 2025. Le possibilità di pesca devono essere espresse sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangari e fissate conformemente al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022, nonché sotto forma di limiti massimi di cattura per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in acque profonde, conformemente ai pareri scientifici e all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento.

(6)Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire gli obiettivi dell'MSY nel 2025 per tutti gli stock ittici del Mediterraneo occidentale, sono necessarie ulteriori azioni e una riduzione significativa della mortalità per pesca per i pescherecci da traino. Sulla base di tale parere, per il 2024 è opportuno ridurre lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino nel Mar Mediterraneo occidentale del 9,5 % rispetto al livello di riferimento tra il 2015 e il 2017, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio (3).

(7)Nel 2023, secondo il parere dello CSTEP, i palangari hanno un impatto sui riproduttori, dato che i pescherecci con palangari costituiscono il 7 % degli sbarchi di nasello nelle sottozone geografiche (GSA) 1, 2, 5, 6 e 7 , il 13 % degli sbarchi totali nella GSA 10 e il 6 % nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). Nel 2023, sempre secondo il parere dello CSTEP, la biomassa di stock riproduttori di nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e nelle GSA 8, 9, 10 e 11 è ancora al di sotto del valore limite di riferimento (BLIM) per la conservazione ai sensi dell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/1022 e le catture dovrebbero essere ridotte almeno dell'89 % nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e del 40 % nelle GSA 8, 9, 10 e 11, al fine di conseguire l'FMSY nel 2024. È pertanto opportuno mantenere, per il 2024, lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari agli stessi livelli fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1022.

(8)Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2023, la mortalità per pesca del gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 rimane a livelli tutt'altro che sostenibili e sono pertanto necessarie ulteriori misure di gestione. In particolare, secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire l'FMSY entro il 2024, le catture dovrebbero essere ridotte in media del 58 %, e specificamente del 56 % nelle GSA 1 e 2, del 59 % nella GSA 5 e del 61 % nelle GSA 6 e 7. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1022 , è pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura. I limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 dovrebbero essere ridotti del 5 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

(9)Nel 2023, secondo il parere dello CSTEP, sono necessarie ulteriori misure di gestione per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 e occorre ridurre le catture totali del 39 %. È pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura. I limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 dovrebbero essere ridotti del 3 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

(10)Nel 2023, secondo il parere dello CSTEP, sono necessarie ulteriori misure di gestione per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 e occorre ridurre le catture totali del 31 %. È pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura. I limiti massimi di cattura per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 dovrebbero essere ridotti del 3 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

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