Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/209 della Commissione del 10 gennaio 2024.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 14 novembre 2022 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC») e della Turchia («paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 settembre 2022 da Laminados Losal S.A.U. («denunciante» o «Losal»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di piatti a bulbo in acciaio, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.Misure provvisorie

(3)Il 12 luglio 2023 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Cina e della Turchia (3) («regolamento provvisorio»).

1.3.Fase successiva della procedura

(4)In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il governo della Turchia, il produttore esportatore turco Özkan Demir, il produttore esportatore cinese Longteng e l’utilizzatore dell’Unione Fincantieri S.p.A («Fincantieri») hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Anche Losal ha presentato un’osservazione sulla comunicazione di Özkan Demir dopo il termine previsto al punto 8 dell’avviso di apertura.

(5)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il governo della Turchia, Özkan Demir e Fincantieri.

(6)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(7)La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della RPC e della Turchia («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(8)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Longteng e Özkan Demir.

1.4.Osservazioni relative all’apertura

(9)In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessuna parte interessata ha presentato ulteriori argomentazioni o osservazioni sull’apertura diverse da quelle di cui alla sezione 1.4 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto confermato le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 8 a 15 del regolamento provvisorio.

1.5.Campionamento

(10)In assenza di osservazioni sul campionamento dei produttori dell’Unione, degli importatori e dei produttori esportatori, la Commissione ha confermato i considerando da 16 a 23 del regolamento provvisorio.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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