Decisione (UE) 2024/392 del Consiglio del 15 novembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione.

Giustizia istockphoto 1474110869 612x612

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 182, paragrafi 1 e 4, l’articolo 183, l’articolo 188, secondo comma, e l’articolo 189, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («accordo»), è stato concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

(2)A norma dell’articolo 710, paragrafo 2, e dell’articolo 731, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione istituito a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dell’accordo («comitato specializzato») sarà chiamato ad adottare il protocollo I realtivo ai programmi e attività ai quali partecipa il Regno Unito e il protocollo II relativo all’accesso del Regno Unito ai servizi stabiliti nell’ambito di taluni programmi e talune attività dell’Unione cui esso non partecipa («protocolli I e II»).

(3)A norma dell’articolo 714, paragrafo 11, dell’accordo, il comitato specializzato può modificare l’allegato 47 «Attuazione delle condizioni finanziarie» («allegato 47»).

(4)I protocolli I e II e l’allegato 47 e costituiscono parte integrante dell’accordo.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato con riguardo all’adozione dei protocolli I e II e alla modifica dell’allegato 47,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato, istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, di cui al progetto di decisione del comitato specializzato, è acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 75,9% Italy
Germany 16,3% Germany
United States of America (the) 2,7% United States of America (the)

Total:

70

Countries
84798080
Today: 33
Yesterday: 107
This Week: 472
Last Week: 427
This Month: 264
Last Month: 3.605
This Year: 8.426
Total: 84.798.080