Decisione (UE) 2024/394 del Consiglio del 16 gennaio 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e che abroga la decisione (UE) 2019/869.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 98/416/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo che ha istituito la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («accordo CGPM»). Parti contraenti dell’accordo CGPM sono anche la Bulgaria, la Croazia, Cipro, la Francia, la Grecia, l’Italia, Malta, la Romania, la Slovenia e la Spagna.

(2)La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nella zona di applicazione della CGPM. Tali misure possono diventare vincolanti per l’Unione.

(3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che l’Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l’Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l’Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l’impatto di tale attività sull’ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, inoltre, dispone specificamente che l’Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)In linea con le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita», «Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente «, è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.

(5)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare», fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l’inquinamento marino e da plastica e la perdita o l’abbandono in mare degli attrezzi da pesca. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d’azione dell’UE: «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo»", mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell’ambiente.

(6)La comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo «Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile», sottolinea l’importanza della protezione e della conservazione della biodiversità marina nell’azione esterna dell’Unione. L’Unione è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l’Unione promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.

(7)Come sancito nelle conclusioni della conferenza ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo, che ha adottato la dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever il 30 marzo 2017, e della conferenza ad alto livello sulla pesca e sull’acquacoltura nel Mar Nero, che ha adottato la dichiarazione ministeriale di Sofia il 7 giugno 2018, gli aspetti fondamentali dell’azione dell’Unione nell’ambito della CGPM sono la promozione di misure volte a sostenere e a migliorare la raccolta dei dati e la valutazione scientifica, la gestione ecosistemica delle attività di pesca, una cultura del rispetto delle norme per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, la sostenibilità della pesca e dell’acquacoltura su piccola scala, una maggior solidarietà e un maggior coordinamento.

(8)La strategia 2030 della CGPM per una pesca e un’acquacoltura sostenibili nel Mediterraneo e nel Mar Nero, adottata nel 2021, fa propri e sviluppa ulteriormente gli impegni e le priorità delle precedenti dichiarazioni ministeriali, incentrandosi nel contempo anche su azioni volte a migliorare la risposta alle maggiori sfide esistenti, quali i cambiamenti climatici, le specie aliene, l’inquinamento in tutte le sue forme e la necessità di ridurre i rigetti in mare e le catture accidentali di specie vulnerabili e di mitigarne l’impatto.

(9)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni della CGPM per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di gestione della CGPM potrebbero essere vincolanti per l’Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (3) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4), e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(10)Attualmente la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni della CGPM è stabilita dalla decisione (UE) 2019/869 del Consiglio (6). È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova che coprirebbeil periodo 2024-2028.

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EurLex

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