Regolamento (UE) 2024/823 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)Sono stati conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione con tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione.

(3)Una politica di apertura del mercato dell’Unione alle importazioni dai paesi dei Balcani occidentali dovrebbe contribuire alla stabilizzazione politica ed economica della regione senza ripercussioni negative per l’Unione.

(4)Il sistema di misure commerciali autonome originariamente istituito dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (4) costituisce un valido sostegno per le economie dei partner dei Balcani occidentali.

(5)Le misure previste nel presente regolamento rientrano nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, e costituiscono una risposta alla situazione specifica dei Balcani occidentali. Tali misure non dovrebbero costituire un precedente per la politica commerciale dell’Unione nei confronti di altri paesi terzi.

(6)In conformità del processo di stabilizzazione e di associazione, basato sulla precedente impostazione regionale e sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l’Unione e i paesi dei Balcani occidentali è soggetto a determinate condizioni. La concessione delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, nonché alla disponibilità dei paesi interessati allo sviluppo delle loro relazioni economiche. La concessione di preferenze commerciali autonome migliorate a favore dei paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dovrebbe essere subordinata alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC. Inoltre, l’ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome dovrebbe essere subordinata all’impegno delle parti beneficiarie a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l’Unione, onde prevenire qualsiasi rischio di frode.

(7)Le preferenze commerciali possono essere concesse unicamente ai paesi e ai territori che possiedono un’amministrazione doganale.

(8)Le misure commerciali previste dal presente regolamento dovrebbero tener conto anche del fatto che la Serbia e il Kosovo (*1) costituiscono ciascuno un territorio doganale distinto.

(9)Ai certificati di origine e alle procedure di cooperazione amministrativa dovrebbero applicarsi le relative disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (6).

(10)Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle necessarie modifiche e agli adeguamenti tecnici dell’allegato I, in seguito alle modifiche ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC) nonché ai necessari adeguamenti in seguito alla concessione di preferenze commerciali in base ad altri accordi tra l’Unione e i paesi e territori di cui al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Per saperne di più:

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EurLex

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