Regolamento Delegato (UE) 2024/818 della Commissione del 28 novembre 2023 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel Regolamento Delegato (UE) n. 153/2013.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2022/2311 della Commissione (2) ha modificato il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 (3) per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie. Il regolamento delegato (UE) 2022/2311 ha temporaneamente ampliato l’insieme delle garanzie ammissibili per i partecipanti diretti non finanziari attivi sui mercati regolamentati del gas e dei derivati, includendovi fino al 29 novembre 2023 le garanzie bancarie non assistite da garanzie reali. Tale regolamento delegato ha inoltre consentito alle CCP di utilizzare le garanzie emesse o garantite da enti pubblici come garanzie ammissibili per le controparti finanziarie e non finanziarie fino al 29 novembre 2023.

(2)La proposta della Commissione del 7 dicembre 2022 (4) prevede di modificare l’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 per consentire che le garanzie bancarie e le garanzie pubbliche siano considerate ammissibili come garanzie altamente liquide, fatte salve determinate condizioni. A seguito di tale modifica, le CCP, comprese le CCP che compensano derivati sull’energia, potrebbero consentire ai loro partecipanti diretti e ai relativi clienti di utilizzare una gamma più ampia di garanzie per soddisfare le richieste di margini da parte delle CCP, il che eviterebbe inutili tensioni di liquidità per tali partecipanti diretti e clienti. È necessario evitare una potenziale discontinuità nel trattamento delle garanzie prima che sia noto l’esito dei negoziati sulle modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare sulla modifica dell’articolo 46, paragrafo 1, di tale regolamento, che riguarda il trattamento delle garanzie. Le misure temporanee che consentono il ricorso a tali garanzie dovrebbero pertanto essere prorogate di 6 mesi.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 153/2013.

(4)Per garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari e dell’energia dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(5)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), previa consultazione dell’Autorità bancaria europea, del Comitato europeo per il rischio sistemico e del Sistema europeo di banche centrali.

(6)L’ESMA non ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto alla portata e all’impatto delle modifiche da adottare, tenendo conto del carattere urgente e della portata limitata delle modifiche proposte. Considerata l’urgenza, l’ESMA non ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sarà debitamente informato ai sensi di tale disposizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 153/2013

Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è così modificato:

1)all’articolo 39, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al 7 settembre 2024, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie pubbliche che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I sono considerate garanzie altamente liquide.»;

2)all’articolo 62, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia la sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I non si applica alle operazioni su derivati di cui all’articolo 2, punto 4, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011 dal 29 novembre 2022 al 7 settembre 2024.»;

3)l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

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