Regolamento Delegato (UE) 2024/822 della Commissione del 21 novembre 2023 che modifica l’allegato IV del Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l’articolo 38,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce, tra l’altro, le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, nonché le norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti a carattere non commerciale. Il regolamento (UE) n. 576/2013 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ma continua ad applicarsi fino al 21 aprile 2026, a titolo di misura transitoria, per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, in sostituzione della parte VI del regolamento (UE) 2016/429.

(2)Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede l’obbligo di vaccinazione antirabbica di determinati animali da compagnia, ossia cani, gatti e furetti, oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da territori o paesi terzi. Più in particolare, esso dispone che cani, gatti e furetti non possono essere spostati in uno Stato membro tranne qualora abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica e siano stati sottoposti a una titolazione di anticorpi per la rabbia, entrambe conformi ai requisiti stabiliti in tale regolamento. Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce inoltre che la Commissione deve adottare un elenco di territori o paesi terzi in provenienza dai quali i cani, i gatti o i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro non sono tenuti a essere sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia. Tale elenco figura nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (3).

(3)Inoltre, nei casi in cui un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia è obbligatorio, tale test deve soddisfare i requisiti di validità di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013. Tale allegato fissa i requisiti di validità del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia e stabilisce che, ai fini dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia da paesi terzi o territori, il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia deve essere eseguito in un laboratorio approvato conformemente all’articolo 3 della decisione 2000/258/CE del Consiglio (4). La decisione in questione è stata tuttavia abrogata dal regolamento (UE) 2016/429. È quindi necessario determinare quale laboratorio debba effettuare il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia richiesto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (5) stabilisce norme integrative in materia di sanità animale relative all’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali. Esso si applica pertanto ai movimenti a carattere commerciale di tali specie e categorie di animali. Dall’articolo 3 di tale regolamento delegato si evince che l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se il paese terzo o territorio di origine di tali partite, o la loro zona o il loro compartimento, sono elencati nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (6). L’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se le prove di laboratorio richieste da tale regolamento delegato sono state effettuate in un laboratorio ufficiale designato a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). L’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2020/692 impone l’obbligo di una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia per l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti da paesi terzi o territori, tranne qualora questi ultimi figurino nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. Pertanto il regolamento delegato (UE) 2020/692 determina già quali sono i laboratori che possono effettuare la titolazione degli anticorpi per la rabbia richiesta per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti.

(5)Di conseguenza, a fini di coerenza delle norme dell’Unione, le prescrizioni che devono essere rispettate dal laboratorio che deve effettuare la titolazione degli anticorpi per la rabbia per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia da un paese terzo o territorio verso uno Stato membro dovrebbero essere coerenti con quelle previste dal regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda i laboratori in cui può essere effettuata la titolazione degli anticorpi per la rabbia, conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

(6)L’articolo 37, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce i requisiti di ammissibilità per la designazione di un laboratorio come laboratorio ufficiale in uno Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Tali requisiti di ammissibilità devono essere soddisfatti anche dai laboratori designati situati in un paese terzo affinché sia garantito lo stesso livello di esecuzione del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia originari di paesi terzi.

(7)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 576/2013 per quanto riguarda i laboratori che possono effettuare test validi di titolazione degli anticorpi per la rabbia ai fini dei movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti verso uno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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