Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/819 della Commissione dell’8 marzo 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 (2), la Commissione europea ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

(2)I dazi antidumping sono stati estesi alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «paese interessato») con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1994 della Commissione (4). L’estensione non si applica alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione prodotti dai produttori esportatori cinesi Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd. e Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd.

(3)I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 17,2 % e il 27,9 % sulle importazioni dai produttori esportatori inclusi nel campione, un’aliquota del 26,1 % sulle importazioni dalle società che hanno collaborato non incluse nel campione e un’aliquota del 27,9 % sulle importazioni da tutte le altre società nella RPC.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)La domanda di riesame è stata presentata l’8 novembre 2022 dalla European Steel Association Eurofer («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di alcuni acciai anticorrosione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, l’8 febbraio 2023 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) («avviso di apertura»).

1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5.Parti interessate

(8)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC, le autorità della RPC, gli importatori e gli utilizzatori noti, nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione.

1.6.Campionamento

 

(10)Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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