Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/820 della Commissione dell'8 marzo 2024.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (2) («regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

A.MISURE IN VIGORE

(1)Il 17 gennaio 2019 la Commissione ha istituito, con il regolamento iniziale, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di biciclette elettriche («prodotto in esame») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)Nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione dei dazi antidumping («inchiesta iniziale») si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

(3)Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione aveva istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 10,3 % e il 62,1 % sulle importazioni di biciclette elettriche. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione (ad eccezione delle società soggette all’aliquota del dazio compensativo per tutte le altre società istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione (3) sul prodotto in esame) è stato istituito un dazio medio ponderato del 24,2 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato I del regolamento iniziale. È stato istituito un dazio medio ponderato del 16,2 % per altre società che hanno collaborato non incluse nel campione (e soggette all’aliquota del dazio compensativo per tutte le altre società istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 sul prodotto in esame). Tali società sono elencate nell’allegato II del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 70,1 % sulle biciclette elettriche provenienti dalle società della RPC che non hanno collaborato nell’inchiesta antidumping, ma che hanno collaborato nell’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni del prodotto in esame (tali società sono elencate nell’allegato III del regolamento iniziale). Per tutte le altre società è stata fissata un’aliquota del 62,1 %.

(4)A norma dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, il paragrafo 2 di tale articolo può essere modificato aggiungendo un nuovo produttore esportatore all’allegato pertinente con le società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping, qualora tale nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione prove sufficienti a dimostrare di:

a)non aver esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell’inchiesta iniziale»);

b)non essere collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, che ha o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e

c)aver effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o aver assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione.

B.   RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(5)Il 12 luglio 2022 le società Jinhua Otmar Technology Co., Ltd e Jinhua Seno Technology Co., Ltd («richiedenti») hanno presentato alla Commissione una richiesta congiunta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggette all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, soggette all’aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società, pari al 16,2 % («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). I richiedenti hanno affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale.

(6)Al fine di determinare se i richiedenti soddisfacessero le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato loro un questionario chiedendo elementi di prova attestanti il soddisfacimento di tali condizioni. I richiedenti hanno fornito una risposta congiunta al questionario.

(7)La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se i richiedenti soddisfacessero le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine la Commissione ha analizzato gli elementi di prova presentati dai richiedenti e le loro risposte al questionario; ha quindi effettuato un controllo incrociato con le informazioni disponibili nelle banche dati pubbliche e nel registro cinese. Entrambi i richiedenti sono in possesso di licenze commerciali valide nonché delle risorse e delle attrezzature necessarie per produrre biciclette elettriche. Parallelamente, la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito all’istanza dei richiedenti, invitandola a presentare osservazioni, ove necessario. L’industria dell’Unione ha confermato che i richiedenti non erano collegati ad alcun produttore esportatore soggetto al dazio.

C.ANALISI DELLA RICHIESTA

(8)Per quanto riguarda la prima condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, in base alla quale i richiedenti non devono aver esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale su cui si basano le misure, compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che i richiedenti non hanno esportato biciclette elettriche nell’Unione, in quanto entrambe le società sono state costituite dopo il periodo dell’inchiesta iniziale.

(9)Con riferimento alla seconda condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, in base alla quale i richiedenti non devono essere collegati a nessuno degli esportatori o dei produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito che i richiedenti non sono collegati a nessuno degli esportatori o dei produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale e che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

(10)Per quanto riguarda la terza condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, in base alla quale i richiedenti devono aver effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o devono aver assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha stabilito, sulla base delle prove documentali fornite, che i richiedenti hanno esportato biciclette elettriche nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Jinhua Otmar Technology Co., Ltd. ha fornito la documentazione di vendita pertinente relativa a un’operazione di esportazione in Germania effettuata nel marzo 2021 e Jinhua Seno Technology Co., Ltd ha fornito la documentazione di vendita pertinente relativa a un’operazione di esportazione nei Paesi Bassi che ha avuto luogo nel settembre 2022.

Per saperne di più:

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