Regolamento (UE) 2024/887 della Commissione del 22 marzo 2024 che modifica gli allegati IV, VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 bis, frase introduttiva e lettera m),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d’origine animale e, in taluni casi specifici, alla esportazione degli stessi.

(2)L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce divieti in materia di alimentazione degli animali; a tale proposito sono fissate norme specifiche nell’allegato IV del medesimo regolamento. Il regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione (2) ha modificato l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di autorizzare l’uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti, pollame e suini e dei mangimi composti contenenti tali proteine animali trasformate da utilizzare nell’alimentazione dei suini e del pollame. Risulta tuttavia che le lettere d), e) ed f) siano state aggiunte per errore nell’allegato IV, capitolo III, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001. Il punto 1 avrebbe dovuto continuare a essere dedicato alle condizioni relative alla produzione di mangimi composti contenenti materie prime per mangimi consentite per l’alimentazione di qualsiasi animale d’allevamento non ruminante, considerato che, qualora siano utilizzate altre materie prime per mangimi, le condizioni specifiche sono stabilite nelle pertinenti sezioni del capitolo IV di detto allegato. Si è inoltre verificata una duplicazione involontaria di alcuni obblighi a carico degli Stati membri relativi agli elenchi di cui al capitolo V. Dovrebbero quindi essere effettuate varie opportune rettifiche dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, segnatamente nel capitolo III, sezione B, nel capitolo IV, sezione H, e nel capitolo V, sezione A, di tale allegato. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001.

(3)In aggiunta, il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione (4), ha introdotto prescrizioni specifiche per i controlli ufficiali negli impianti di trasformazione di fertilizzanti ai fini della determinazione dei punti finali per alcuni fertilizzanti e ammendanti, in base alle quali questi prodotti possono essere immessi sul mercato senza ulteriori controlli sulla salute degli animali. Quanto sopra dovrebbe riflettersi nelle condizioni relative all’esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti che contengono proteine animali trasformate, di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il capitolo V, sezione E, di tale allegato.

(4)Inoltre gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 stabiliscono prescrizioni dettagliate relative all’immissione sul mercato e all’importazione nell’Unione, tra l’altro, di ovini e caprini e di prodotti derivati da queste specie.

(5)Il regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione (5), stabilisce nel suo allegato VIII, capitolo A, sezione A, punti 1.2 e 1.3, condizioni transitorie concepite per garantire una transizione agevole per un periodo di sette anni, dal 1o gennaio 2014 al 1o gennaio 2021. È ora opportuno sopprimere tali condizioni transitorie.

(6)Inoltre l’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punti 1.2, 1.3 e 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 si riferisce alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio (6). Poiché la direttiva 92/65/CEE è stata oramai abrogata dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), a decorrere dal 21 aprile 2021, tali riferimenti dovrebbero essere aggiornati.

(7)Gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono stati modificati dal regolamento (UE) 2020/772 della Commissione (8) per tenere conto delle raccomandazioni contenute nel parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza (EFSA), del 5 luglio 2017, sulla resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei caprini (9), per riflettere il fatto che, quando sono portatori degli alleli K222, D146 o S146, anche i caprini possono essere geneticamente resistenti ai ceppi di scrapie classica la cui presenza naturale è stata registrata nella popolazione caprina dell’Unione. Tuttavia le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 999/2001 con il regolamento (UE) 2020/772 non allineavano pienamente le condizioni applicabili ai caprini geneticamente resistenti a quelle applicabili agli ovini geneticamente resistenti, in particolare per quanto riguarda le disposizioni per il riconoscimento di un’azienda come avente un rischio trascurabile o un rischio controllato di scrapie classica, le prescrizioni per gli scambi intracomunitari di sperma ed embrioni di ovini e caprini di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 e le prescrizioni per l’importazione nell’Unione di latte e prodotti a base di latte di caprini, caprini destinati alla riproduzione nonché di sperma ed embrioni di caprini di cui all’allegato IX di tale regolamento. Risulta opportuno completare tale allineamento al fine di promuovere il miglior uso possibile degli animali geneticamente resistenti e del loro materiale germinale per controllare la scrapie classica.

(8)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza gli allegati IV, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001

Gli allegati IV, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato, parte A, del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento (CE) n. 999/2001

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è rettificato conformemente all’allegato, parte B, del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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