Regolamento (UE) 2024/891 della Commissione del 22 marzo 2024 che modifica gli allegati II e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 del PE e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato in o su determinati prodotti.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttivDa 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui («LMR») per la sostanza bifenazato sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)L’approvazione della sostanza attiva bifenazato è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/698 della Commissione (2). Non è stato possibile ultimare la valutazione del rischio delle colture commestibili per i consumatori, in quanto non sono state fornite le informazioni pertinenti necessarie per garantire la sicurezza per i consumatori né è stato possibile determinare la tossicità di un metabolita rilevante. Ciò è dovuto a lacune nei dati (3) che potrebbero avere un impatto sulla valutazione dei livelli di residui nelle diverse colture e alla mancanza di valori tossicologici di riferimento per il metabolita D3598 (bifenazato-diazene) compreso nella definizione del residuo. Il regolamento (UE) 2022/698 ha di conseguenza limitato l’uso della sostanza attiva bifenazato alle colture non commestibili in serre permanenti.

(3)A norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli Stati membri possono decidere in merito alla durata dei periodi di tolleranza per la vendita, la distribuzione, lo smaltimento, l’immagazzinamento e l’uso delle scorte esistenti del prodotto fitosanitario interessato. I periodi di tolleranza massimi concessi dagli Stati membri per il bifenazato scadono il 1o gennaio 2024 o prima di tale data.

(4)Poiché l’uso di prodotti fitosanitari a base di bifenazato è approvato solo sulle colture non commestibili, è opportuno ridurre gli LMR stabiliti per tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e inserirli nell’allegato V del regolamento, fissandoli al limite di determinazione («LD») una volta scaduti i periodi di tolleranza. Inoltre al fine di evitare dubbi, le note a piè di pagina che indicano la mancanza di informazioni relative all’idrolisi dovrebbero essere soppresse.

(5)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito agli LD appropriati. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi per i prodotti per i quali gli LMR sono fissati al limite di determinazione.

(6)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)Prima dell’applicazione dei nuovi LMR è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalle modifiche.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 ottobre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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